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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 63
Locali
Per ogni luogo di lavoro con almeno 200 dipendenti, ed all'interno di esso, viene posto permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali un idoneo locale per lo svolgimento dei loro compiti.
Per ogni luogo di lavoro o reparto o servizio con meno di 200 dipendenti viene indicato di volta in volta in locali ove le rappresentanze sindacali possono svolgere i loro compiti.

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