LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 63
Locali
Per ogni luogo di lavoro con almeno 200 dipendenti, ed all'interno di esso, viene posto permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali un idoneo locale per lo svolgimento dei loro compiti.
Per ogni luogo di lavoro o reparto o servizio con meno di 200 dipendenti viene indicato di volta in volta in locali ove le rappresentanze sindacali possono svolgere i loro compiti.