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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 68
Sospensione dal servizio e dallo stipendio
La sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo non superiore a 10 giorni, è inflitta:
a) per grave o reiterata inosservanza dei doveri di ufficio o per grave negligenza quando quest' ultima abbia cagionato danno all'Amministrazione;
b) per comportamento gravemente offensivo nei confronti di componenti del Consiglio e della Giunta regionali, di altri collaboratori regionali e del pubblico;
c) per avere commesso una mancanza fra quelle previste dopo avere subito altre due volte nello stesso anno la sanzione del richiamo scritto.
Alla sospensione consegue un ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio e l'esclusione per lo stesso periodo dalla riserva di posti di cui agli artt. 16 e 123.

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