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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 69
Destituzione
La destituzione dall'impiego è inflitta al collaboratore regionale:
a) per grave e reiterata inosservanza dei doveri di ufficio che abbia cagionato notevole danno all'Amministrazione o a terzi;
b) per avere commesso una delle mancanze previste dall'art. 68, dopo aver subito, nell'arco dello stesso biennio, la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio, per uno dei motivi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo;
c) qualora non riassuma servizio entro il termine prefissatogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo non inferiore a 15 giorni, senza giustificato motivo.

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