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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 70
Destituzione di diritto
Il collaboratore regionale è destituito di diritto quando, con sentenza di condanna passata in giudicato, gli sia stata comminata l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non inferiore ai 5 anni.

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