LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 70
Destituzione di diritto
Il collaboratore regionale è destituito di diritto quando, con sentenza di condanna passata in giudicato, gli sia stata comminata l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non inferiore ai 5 anni.