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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 71
Sospensione dal servizio e dallo stipendio e destituzione conseguenti a condanna penale
Il collaboratore regionale incorre nella sospensione automatica dal servizio e dallo stipendio a tempo indeterminato quando abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva che non importi l'interdizione dai pubblici uffici o che importi l'interdizione per un periodo di tempo inferiore a 5 anni.
Al termine dell'esecuzione della condanna o, in caso di sospensione condizionale della stessa, dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato ed entro tre mesi da tali date, la Giunta regionale delibera la riammissione in servizio del collaboratore regionale o la sua destituzione.
La deliberazione è presa con provvedimento motivato, tenuto conto della natura e della gravità del reato accertati nella sentenza di condanna, nonchè valutata la di lui condotta anteriore al reato e successiva alla condanna. Nel procedimento di valutazione si applicano le garanzie di cui all'articolo 84.
Il periodo di sospensione automatica non è in ogni caso utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e la riammissione in servizio non comporta diritti in ordine alla retribuzione non percepita nel periodo di sospensione.

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