LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 72
Riassunzione del riabilitato
E' sempre facoltà della Giunta regionale riassumere con provvedimento motivato il collaboratore destituito quando questi abbia conseguito la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del Codice penale.
La riassunzione colloca il collaboratore regionale nella condizione giuridico - economica corrispondente a quella posseduta all'atto della destituzione.