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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 73
Reintegrazione del collaboratore regionale
Il collaboratore regionale destituito ai sensi degli artt. 69, 70 e 71, successivamente prosciolto da ogni addebito a seguito della revisione del procedimento disciplinare o dell'estinzione dello stesso o assolto nel giudizio penale di revisione, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data del provvedimento relativo, nello stesso livello funzionale - retributivo e con la stessa anzianità posseduta all'atto della destituzione.
Il collaboratore prosciolto o assolto ai sensi del comma precedente, ha diritto, per il periodo di destituzione, alla retribuzione non percepita. Detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il collaboratore sospeso dal servizio e dallo stipendio, ai sensi degli articoli 68 e 71, e successivamente prosciolto da ogni addebito o assolto, ha diritto, previa ricostruzione della progressione economica, alla retribuzione non percepita per effetto della sanzione inflittagli.

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