Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 74
Premorienza del collaboratore regionale alla sentenza di assoluzione in sede di revisione
Se il collaboratore regionale muore prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutta la retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione o di destituzione, in relazione al livello funzionale retributivo nel quale il collaboratore regionale si trovava al momento della sospensione o della destituzione, nonchè agli aumenti periodici di stipendio nel frattempo maturati fino alla data in cui il collaboratore stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nella Amministrazione o fino a quella della morte, se anteriore.

Espandi Indice