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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 75
Sospensione cautelare
Il collaboratore sottoposto a procedimento penale può essere sospeso, in caso di riconosciuta gravità, dal servizio e dallo stipendio, in attesa dell'espletamento del giudizio. La sospensione è obbligatoria ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura.
Il collaboratore regionale può essere altresì sospeso dal servizio e dallo stipendio prima dell'inizio del procedimento disciplinare, qualora la natura e la gravità dei fatti lo esigano.
In caso di sospensione cautelare al collaboratore sono corrisposti un assegno alimentare non inferiore alla metà della retribuzione e gli assegni per carichi di famiglia.
Il collaboratore che sia stato assolto o prosciolto non subisce perdita di anzianità ed ha diritto alla retribuzione non percepita con la sola detrazione di quanto già corrisposto ai sensi del comma precedente.
Il collaboratore sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo che sia risultato vincitore di concorsi nel frattempo espletati per il passaggio ad altro livello funzionale - retributivo resta sospeso dalla nomina fino alla sentenza definitiva o all'esito del procedimento disciplinare.

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