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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 76
Computo della sospensione cautelare
Qualora venga inflitta al collaboratore regionale la sospensione dal servizio e dallo stipendio, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.
Se al termine del procedimento disciplinare viene inflitta la sospensione dal servizio e dallo stipendio per un tempo inferiore alla durata della sospensione cautelare subita, il collaboratore regionale ha diritto alla corresponsione degli stipendi non percepiti per il tempo eccedente la durata della sanzione comminatagli.
Qualora gli venga inflitta una sanzione minore, il diritto alla corresponsione dello stipendio si estende all'intera durata della sospensione cautelare.

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