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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 77
Rivelazione delle infrazioni
Il responsabile dell'ufficio o servizio, il quale venga a conoscenza di un fatto commesso da un collaboratore regionale addetto all'ufficio o servizio da esso diretto, che possa dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui agli artt. 66 e 75, entro 15 giorni convoca il collaboratore, gli contesta il fatto stesso e lo invita a fornire chiarimenti in merito. In tale fase il collaboratore può essere assistito dai rappresentanti sindacali da lui prescelti. Qualora il fatto in questione non risulti manifestamente insussistente, il responsabile dell'ufficio dispone gli accertamenti del caso e controlla gli eventuali elementi a discarico addotti dal collaboratore.
Se in base agli accertamenti effettuati risulti esclusa la sussistenza dell'addebito, il responsabile dell' ufficio o servizio dispone l'archiviazione degli atti.
In caso contrario, trasmette gli atti alla Giunta regionale con una relazione sui fatti e sugli accertamenti svolti. Il collaboratore interessato ha diritto di prendere visione degli atti dell'istruttoria e di chiedere l'allegazione agli atti di una propria memoria scritta.
Quando gli accertamenti riguardino collaboratori assegnati al Consiglio regionale o all'Organo regionale di controllo, gli atti sono trasmessi all'ufficio di Presidenza, al Comitato o alle Sezioni decentrate di controllo, secondo le rispettive competenze.
La Giunta, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato o le Sezioni decentrate di controllo, quando ritengano di escludere l'esistenza di ogni addebito dispongono l'archiviazione degli atti. In caso contrario, sentito il collaboratore interessato, con provvedimento motivato comminano la sanzione del richiamo scritto, o, nei casi più gravi, dispongono la trasmissione degli atti alla commissione disciplinare.
All'inoltro degli atti alla Commissione disciplinare provvedono la Giunta e, per il personale assegnato al Consiglio regionale l'Ufficio di Presidenza il quale ne dà comunicazione alla Giunta.
Per i responsabili di uffici o servizi le operazioni di cui al primo e secondo comma, sono svolte, quanto agli Uffici del Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza, quanto agli Uffici della Giunta, dal componente della Giunta che sovraintende al settore di cui fa parte l'ufficio o servizio, quanto agli uffici dell'Organo regionale di controllo, dal Comitato o dalle Sezioni decentrate, secondo le rispettive competenze.
Per i collaboratori degli uffici di gabinetto o di segreteria le operazioni di cui al primo e secondo comma sono effettuate dai soggetti sulla base della cui richiesta si è provveduto alla loro assegnazione.

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