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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 78
Commissione disciplinare
Ogni triennio la Giunta regionale nomina la Commissione disciplinare, della quale fanno parte:
a) un componente effettivo con funzioni di Presidente e un supplente, eletti dal Consiglio regionale;
b) tre componenti effettivi e tre supplenti, eletti dal Consiglio regionale. Ogni Consigliere può votare per non più di due effettivi e non più di due supplenti;
c) tre componenti effettivi e tre supplenti, eletti dal personale con voto segreto.
I componenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere scelti tra esperti in discipline giuridico - amministrative estranei al Consiglio ed all'Amministrazione regionale.
Ai componenti che non siano collaboratori regionali spetta, per ogni seduta, una indennità pari a quella corrisposta ai membri elettivi dell'Organo regionale di controllo.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti assegnati. Nell'ipotesi di assenza o impedimento di membri effettivi, questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti. Le proposte sono approvate a maggioranza.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un collaboratore regionale appositamente designato dalla Giunta.

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