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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 79
Ricusazione del componente la commissione disciplinare
Il componente della Commissione disciplinare può essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento o se il collaboratore regionale giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
c) se vi è un' inimicizia grave tra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e il collaboratore regionale sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui e della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
e) se è parente od affine di primo o di secondo grado del commissario istruttore o del consulente tecnico.
La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile ed è presentata alla segreteria della Commissione disciplinare personalmente dall'interessato o dal suo difensore prima della seduta fissata per il giudizio. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva la Commissione, sentito il ricusato. La discussione e la votazione della Commissione si svolgono in assenza del ricusato. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni alla Giunta regionale che decide definitivamente.

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