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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 8
Personale assegnato al Consiglio regionale
L'Ufficio di Presidenza propone alla giunta i provvedimenti che riguardano il personale assegnato al Consiglio regionale. La Giunta adotta, o propone al Consiglio, i suddetti provvedimenti in conformità alle proposte dell'Ufficio di Presidenza.
Le determinazioni che nei successivi articoli sono attribuite agli Assessori si intendono demandate, per il sopraddetto personale, all'Ufficio di Presidenza, anche in assenza di una specifica norma.
E' fatta salva ogni diversa disposizione della presente legge.

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