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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 81
Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici
Il Presidente della Commissione, ricevuti gli atti, propone la nomina di un istruttore scelto fra i membri della commissione stessa ed eventualmente di uno o più consulenti tecnici estranei all'Amministrazione, per accertamenti che richiedano cognizioni di carattere tecnico.
Copia dell'atto di nomina dei consulenti tecnici deve essere trasmessa al giudicabile.
Sono applicabili al commissario istruttore e ai consulenti tecnici le norme sull'astensione e ricusazione di cui agli articoli precedenti.

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