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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 82
Facoltà del commissario istruttore e dei consulenti tecnici
L'istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento, testimoni, anche indicati dal giudicabile, su fatti rilevanti ai fini del giudizio disciplinare.
I consulenti, oltre a svolgere le particolari indagini loro affidate dall'istruttore, hanno facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al commissario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni.
Al termine degli accertamenti loro affidati i consulenti tecnici redigono relazione scritta e motivata sul risultato delle operazioni svolte.

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