LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 83
Termini per l'espletamento dell'istruzione
L'istruzione del procedimento disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del Commissario istruttore. Per gravi motivi, l'istruttore, prima della scadenza del termine, può chiedere al presidente della Commissione una proroga del termine non superiore ai trenta giorni.
Il Commissario istruttore e i consulenti tecnici che, nel corso delle indagini, siano collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento.