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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 84
Diritto di difesa
Durante tutte le fasi del procedimento disciplinare il collaboratore regionale ha diritto a farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici estranei all'Amministrazione, ovvero a delegare la propria difesa all'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il difensore ed i consulenti tecnici di parte hanno diritto ad assistere a tutte le indagini. A tal fine l'istruttore o il consulente tecnico d' ufficio comunicano all'interessato o al suo difensore, con almeno 2 giorni di anticipo, l'ora, il giorno e il luogo fissati per l'assunzione delle prove.
Delle operazioni compiute l'istruttore redige processo verbale dando atto delle richieste formulate dai difensori.
Il collaboratore prosciolto ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per provvedere alla sua difesa.

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