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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 85
Operazioni preliminari alla trattazione orale
Terminata l'istruzione, l'istruttore trasmette gli atti del procedimento al presidente della Commissione.
La seduta della Commissione deve aver luogo entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti. Con lo stesso provvedimento di convocazione il Presidente nomina il Commissario relatore e ordina che gli atti del procedimento siano depositati presso la segreteria della commissione a disposizione dell'interessato.
La seduta fissata per la trattazione orale è comunicata al collaboratore regionale sottoposto a giudizio disciplinare e al suo difensore, unitamente all' avviso dell'avvenuto deposito degli atti. Nel termine di 20 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l'interessato ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
Egli può inoltre far pervenire alla segreteria della Commissione memorie difensive fino a 5 giorni prima della data fissata per la trattazione orale.

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