LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 86
Supplemento di indagini
La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti all'istruttore fissandogli un termine congruo per provvedere.
La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso al collaboratore regionale interessato o al suo difensore, che possono assistervi e svolgere le loro deduzioni.