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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 87
Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione disciplinare
Nella seduta fissata per la trattazione orale, il Commissario relatore riferisce alla presenza del giudicando, senza trarre conclusioni in merito al provvedimento da adottare.
Il collaboratore regionale può svolgere oralmente la propria difesa e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente.
Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il collaboratore regionale, i suoi assistenti o difensori e il segretario, la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti con le modalità seguenti:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;
b) il presidente raccoglie i voti prima dai tre componenti eletti dal personale e poi dai tre componenti eletti dal Consiglio regionale, cominciando ogni volta dal componente meno anziano di età, quindi vota per ultimo;
c) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti la Commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.
La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre l'inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

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