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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 88
Deliberazione
La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al collaboratore, lo dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone alla Giunta regionale il provvedimento da adottare.
La deliberazione motivata è estesa dal Commissario relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
La Giunta provvede in conformità alla proposta della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al collaboratore regionale.
Quando trattasi di personale assegnato al Consiglio, la Giunta provvede su conforme proposta dell' Ufficio di Presidenza.

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