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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 89
Rinvio della decisione
Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione disciplinare la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'art. 88.
Se la Commissione ha disposto nuove indagini, a termini del 1 comma dell'art. 86 la trattazione orale, in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata dinanzi alla Commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, la trattazione orale deve essere rinnovata.

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