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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 90
Comunicazioni all'interessato
Tutte le comunicazioni al collaboratore regionale sottoposto a procedimento disciplinare si effettuano mediante consegna diretta di copia dell'atto da comunicare all'interessato il quale sottoscrive per ricevuta l'originale. Il segretario della commissione o la persona da lui incaricata della consegna dà atto per iscritto dell'eventuale rifiuto del destinatario a sottoscrivere per ricevuta.
Qualora la consegna diretta non sia possibile, le comunicazioni sono effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

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