LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 91
Estinzione del procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 60 giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.
L'estinzione determina la revoca della sospensione cautelare, con gli effetti previsti dal penultimo comma dell'art. 75.
Gli atti relativi al procedimento disciplinare estinto non sono inseriti nel fascicolo personale del collaboratore regionale.