LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 92
Rapporto fra procedimento disciplinare e giudizio penale
L'esercizio dell'azione penale contro il collaboratore regionale importa la sospensione del procedimento disciplinare già iniziato per lo stesso fatto.
Qualora il procedimento disciplinare non sia ancora iniziato si applicano le disposizioni di cui all' art. 75, primo comma.