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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 93
Rapporto fra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo
Quando la deliberazione della Giunta regionale che infligge la sanzione disciplinare sia annullata per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Regione la comunicazione della decisione giurisdizionale effettuata ai sensi delle leggi vigenti o entro trenta giorni dalla data in cui il collaboratore regionale abbia notificato all'Amministrazione la decisione giurisdizionale.
Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

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