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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 94
Riapertura del procedimento
Il procedimento disciplinare può essere riaperto, anche d' ufficio, se l'Amministrazione regionale venga comunque a conoscenza di nuove prove tali da fare ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell' addebito.
La riapertura del procedimento è disposta dalla Giunta regionale e il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal presente titolo.
La Giunta regionale, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con propria deliberazione motivata.

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