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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 95
Effetti della riapertura del procedimento
La riapertura del procedimento ai sensi del primo comma dell'articolo precedente sospende gli effetti della sanzione già inflitta.
Al collaboratore regionale al quale sia già stata inflitta una sanzione disciplinare non può essere inflitta, a seguito della riapertura del procedimento, una sanzione più grave di quella già applicata.
Qualora il collaboratore regionale venga prosciolto o ad esso venga inflitta una sanzione meno grave devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli stipendi non percepiti con la detrazione di quanto eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

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