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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 96
Retribuzione
Al personale del ruolo unico regionale spetta lo stipendio iniziale annuo lordo di cui alla allegata Tabella D. Nessuna retribuzione aggiuntiva è dovuta per le prestazioni sia a carattere continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario e della indennità di missione fuori sede.
Allo stesso personale spetta altresì l'aggiunta di famiglia, la indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità.

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