Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 97
Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale - retributivo
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale - retributivo si articola:
a) in tre classi di stipendio di importo pari al 10% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 2 , 4 e 6 anno di servizio effettivo;
b) in cinque classi di stipendio di importo pari al 7,50% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 10 , 12 , 18 , 20 e 24 anno di servizio effettivo;
c) in aumenti periodici biennali, non riassorbibili nelle successive classi di stipendio, di importo pari al 2,50% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento dell'8 , 14 , 16 , 22 , 26 , 28 e 30 anno di servizio effettivo.
L'incremento massimo attribuibile nell'arco di 40 anni di permanenza in servizio nello stesso livello funzionale - retributivo è fissato nell'85% dello stipendio iniziale.

Espandi Indice