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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit1 Titolo II - RUOLO DEL PERSONALE REGIONALE
Espandere area tit1 Titolo III - ASSUNZIONI AGLI IMPIEGHI REGIONALI
Espandere area tit1 Titolo IV - ATTRIBUZIONI E DOVERI
Espandere area tit1 Titolo V - CONGEDI, PERMESSI, ASPETTATIVE
Espandere area tit1 Titolo VI - DIRITTI SINDACALI
Espandere area tit1 Titolo VII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Espandere area tit1 Titolo VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO
Espandere area tit1 Titolo IX - CESSAZIONE DEL SERVIZIO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Espandere area tit1 Titolo X - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nella progettazione e definizione della propria struttura organizzativa, si ispira ai principi della partecipazione dei cittadini nella determinazione delle scelte, al decentramento politico amministrativo, realizzato attraverso l'istituto della delega alle Province, ai Comuni e agli enti locali, e assume il metodo e gli strumenti della programmazione.
Art. 2
La progettazione e la definizione della struttura organizzativa deve continuamente corrispondere alla prevalente funzione legislativa e promozionale dell' azione di governo regionale e tendere a favorire, nel quadro dell'istituto della delega, l'apporto degli enti locali per la realizzazione dei programmi di intervento.
Art. 3
La struttura organizzativa deve essere improntata ai criteri di flessibilità per potersi adeguare permanentemente ai programmi di intervento e alle realtà economiche, sociali, culturali e civili della società regionale.
Art. 4
La struttura organizzativa deve essere fondata sul rispetto e lo sviluppo della personalità e della professionalità dei collaboratori mediante il ricorso al lavoro di gruppo, l'arricchimento del contenuto delle mansioni individuali, la riduzione dei livelli e dei rapporti gerarchici, la formazione e l'aggiornamento professionale permanente. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la responsabilizzazione e la mobilità dei collaboratori regionali.
Art. 5
La Regione Emilia - Romagna riconosce la esigenza della partecipazione diretta, a tutti i livelli, dei propri collaboratori al fine di assicurare un continuo adeguamento della organizzazione ai principi della democrazia, dell'imparzialità e del decentramento, nonchè all'esigenza della semplicità delle procedure.
La Regione Emilia - Romagna riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni sindacali e garantisce ai propri collaboratori l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
Art. 6
Il trattamento economico deve essere improntato a chiarezza e onnicomprensività, proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al collaboratore regionale e alla sua famiglia un' esistenza libera e dignitosa.
Titolo II
RUOLO DEL PERSONALE REGIONALE
Art. 7
Ruolo unico
Il personale della Regione Emilia - Romagna è assegnato ad un ruolo unico regionale.
Art. 8
Personale assegnato al Consiglio regionale
L'Ufficio di Presidenza propone alla giunta i provvedimenti che riguardano il personale assegnato al Consiglio regionale. La Giunta adotta, o propone al Consiglio, i suddetti provvedimenti in conformità alle proposte dell'Ufficio di Presidenza.
Le determinazioni che nei successivi articoli sono attribuite agli Assessori si intendono demandate, per il sopraddetto personale, all'Ufficio di Presidenza, anche in assenza di una specifica norma.
E' fatta salva ogni diversa disposizione della presente legge.
Art. 9
Livelli funzionali - retributivi
Il ruolo unico regionale si articola nei seguenti livelli funzionali - retributivi: 1 livello parametro 100 2 livello parametro 130 3 livello parametro 150 4 livello parametro 190 5 livello parametro 230 6 livello parametro 290 7 livello parametro 360
Art. 10
Coordinatore
La Giunta, sentita la Commissione bilancio e affari generali, può attribuire fino a 16 collaboratori regionali appartenenti al settimo livello funzionale - retributivo l'incarico di coordinatore.
L'incarico di coordinatore ha durata triennale ed è rinnovabile.
Al coordinatore viene corrisposta, per la durata dell'incarico, la retribuzione da esso percepita nel settimo livello funzionale - retributivo, maggiorata del 20%.
La mancata conferma dell'incarico di coordinatore comporta il riassorbimento con i miglioramenti economici della differenza fra le due retribuzioni.
L'incarico di coordinatore può essere in ogni momento revocato con provvedimento motivato della Giunta, sentita la Commissione bilancio e affari generali, a seguito di accertamento di prestazioni lavorative insufficienti a norma dell'art. 42.
La revoca comporta il riassorbimento con gli aumenti periodici e i miglioramenti economici della differenza fra le due retribuzioni. Nei tre anni successivi alla revoca, l'incarico di coordinatore non potrà essere di nuovo conferito allo stesso collaboratore.
L'incarico di coordinatore può essere anche attribuito a persone estranee all'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 61, comma III, dello Statuto.
Art. 11
Declaratoria dei livelli funzionali - retributivi e delle qualifiche funzionali
La descrizione dei compiti e delle responsabilità proprie di ogni livello funzionale - retributivo è contenuta nell'allegata Tabella A.
La legge sulla organizzazione degli uffici contiene l'indicazione delle qualifiche funzionali comuni a ciascun livello, ognuna corredata dallo specifico profilo professionale.
Essa verrà presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche in rapporto all' emanazione dei provvedimenti di delega di cui all' art. 57 dello Statuto.
Art. 12
Numero dei posti nel ruolo unico regionale
La legge sulla organizzazione degli uffici stabilisce il numero dei posti nel ruolo unico regionale e la loro ripartizione nei livelli funzionali - retributivi.
Art. 13
Mobilità orizzontale fra qualifiche funzionali professionalmente omogenee
La Giunta regionale, sentita la Commissione bilancio e affari generali, può diporre, all'interno dello stesso livello funzionale - retributivo, il passaggio di un collaboratore da una qualifica funzionale ad altra professionalmente omogenea, previo accertamento della qualificazione professionale eventualmente necessaria, sentiti l'interessato e le rappresentanze sindacali di categoria.
Titolo III
ASSUNZIONI AGLI IMPIEGHI REGIONALI
Art. 14
Concorsi
Le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblici concorsi, salvo quanto disposto dagli articoli 121 e 123 della presente legge. Alle qualifiche comprese nel primo e secondo livello si accede di norma per concorso pubblico, salvo che esigenze particolari non richiedano di procedere per chiamata diretta. Tale chiamata può essere esercitata per la copertura di non oltre il 20% dei posti vacanti.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, determina con successivo provvedimento le modalità per queste assunzioni.
Il Consiglio regionale, a norma dell'art. 61 dello Statuto, può conferire, su proposta della Giunta, incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi dell'Amministrazione regionale o per lo svolgimento di compiti speciali.
La Commissione bilancio e affari generali esprime parere referente al Consiglio sulle proposte della Giunta per i bandi di concorso, sui criteri per l'assunzione del personale, sulle relative procedure e sulla nomina delle Commissioni esaminatrici.
Il concorso è indetto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
La deliberazione di cui al comma precedente è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La legge regionale di cui all'art. 60, secondo comma, dello Statuto stabilisce le altre forme di pubblicità cui deve essere assoggettata l'indizione del concorso.
Art. 15
Determinazione dei posti da mettere a concorso
Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale o per gruppi di qualifiche funzionali professionalmente omogenee viene determinato annualmente dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. Si potrà tener conto, oltre che dei posti già disponibili alla data di presentazione del bilancio, anche di quelli che si renderanno vacanti per collocamenti a riposo nel corso dell'esercizio.
Art. 16
Riserva dei posti per il personale interno
Il 20% dei posti per la copertura dei quali vengono indetti i concorsi pubblici di cui all'art. 14 è riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando sia alle dipendenze della Regione e risulti in possesso dei requisiti stabiliti per il posto messo a concorso.
Nel caso che il computo di tale percentuale non dia luogo ad un numero intero, si procede all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore, a seconda che la frazione decimale superi o non superi il limite di 0,5.
In caso di mancata copertura di tutti o di parte dei posti riservati, si amplia corrispondentemente in sede di graduatoria finale il numero dei posti disponibili per i concorrenti esterni.
Non possono beneficiare della riserva di posti quei collaboratori nei confronti dei quali, nell'anno immediatamente precedente a quello del concorso, sono stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 42 e 68.
Art. 17
Assunzioni obbligatorie, riserve di posto e preferenze
Si applicano le norme vigenti sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto e sulle preferenze.
Art. 18
Requisiti di ammissione
Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:
a) la cittadinanza italiana;
b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30. Se è richiesta la laurea, il limite massimo è aumentato del numero di anni previsti per il completamento del relativo corso di studi, universitari.
Se è richiesta una precedente esperienza di lavoro quantificata in un determinato numero di anni, il limite di 30 anni, o il limite maggiorato degli anni previsti per il corso di studi universitari, è aumentato in misura corrispondente. Anche in caso di cumulo, il limite massimo non può tuttavia superare i 40 anni.
Per i concorsi ai posti degli ultimi due livelli funzionali - retributivi, il limite massimo di età è stabilito in 50 anni, e non si applicano le elevazioni di cui al precedente capoverso.
Sono fatte comunque salve le eccezioni stabilite da leggi speciali, per particolari categorie di cittadini.
I predetti limiti di età non si applicano al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni.
Non si applicano altresì ai cittadini, iscritti nelle liste di collocamento alla data del bando, i quali siano stati licenziati da aziende private o pubbliche o da enti pubblici per soppressione di posti, chiusura o ristrutturazione dell'azienda;
c) l'idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per la qualifica funzionale messa a concorso;
d) il possesso dei diritti civili e politici.
Fino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici, il provvedimento che indice il concorso deve stabilire il titolo di studio, la qualificazione professionale e gli altri eventuali requisiti per l'ammissione al concorso.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 19
Svolgimento del concorso
Il concorso consiste in una valutazione comparativa della preparazione degli ammessi, effettuata dalla Commissione di cui all'art. 20.
Le modalità di svolgimento di ciascun concorso vengono stabilite nel provvedimento che indice il concorso stesso.
Art. 20
Commissioni di esame
Le Commissioni di esame sono nominate dal Consiglio regionale e sono composte:
a) da un componente effettivo con funzioni di presidente, designato dalla Giunta regionale;
b) da due consiglieri regionali, eletti dal Consiglio con voto limitato;
c) da tre esperti nelle discipline e tecniche corrispondenti ai compiti propri della qualifica cui appartengono i posti a concorso, designati dalla Giunta regionale. Uno degli esperti è scelto fra i collaboratori regionali appartenenti ad un livello funzionale - retributivo non inferiore a quello dei posti a concorso;
d) da tre rappresentanti sindacali, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Se il concorso riguarda anche o soltanto posti assegnati al Consiglio regionale, la Giunta designa il presidente ed i tre esperti d' intesa con l'Ufficio di Presidenza.
Un collaboratore regionale designato dalla Giunta esercita le funzioni di segretario.
Art. 21
Graduatoria
Espletate le prove finali del concorso, la commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.
Il Consiglio, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Da tale data decorrono, per tutti gli interessati, i termini per eventuali impugnative.
Art. 22
Nomina in prova
La nomina in prova dei vincitori del concorso è disposta dalla Giunta, e comunicata agli interessati almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la effettiva assunzione del servizio.
Il vincitore del concorso decade dalla nomina se non assume servizio entro il termine stabilito. Per giustificato motivo la Giunta può, in via eccezionale, prorogare di non oltre 30 giorni la data della effettiva assunzione del servizio.
La nomina decorre ai fini giuridici dalla data della relativa deliberazione ed ai fini economici dalla data in cui il collaboratore regionale abbia preso effettivo servizio.
Nell'ambito dei posti a concorso, ai vincitori è consentita, secondo l'ordine della graduatoria, la scelta della sede territoriale.
Art. 23
Destinazione di vincitori di concorso a posti assegnati al Consiglio regionale
Se il concorso è bandito anche per posti assegnati al Consiglio regionale, la scelta dei collaboratori destinati a ricoprirli viene effettuata, fra i vincitori nominati in prova, d' intesa fra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza.
Art. 24
Accettazione della nomina
L'accettazione della nomina viene effettuata con dichiarazione scritta. La dichiarazione scritta di accettazione deve pervenire alla Regione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 22.
In mancanza di dichiarazione espressa, il nominato si intende rinunciatario.
Art. 25
Utilizzazione della graduatoria
I posti rimasti scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso, secondo l'ordine della graduatoria. La graduatoria conserva validità per un anno e può essere utilizzata esclusivamente per la copertura del numero di posti messi a concorso.
Art. 26
Periodo di prova
La durata del periodo di prova è la seguente:
a) mesi tre per i livelli funzionali - retributivi primo, secondo, terzo e quarto;
b) mesi sei per i livelli funzionali - retributivi quinto, sesto e settimo.
Nei 30 giorni precedenti la scadenza del periodo di prova, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente, deve assumere il provvedimento di conferma della nomina oppure, in caso di esito negativo della prova, quello di proroga di tale periodo, per un tempo non superiore a quello stabilito dal primo comma, o di risoluzione del rapporto. Le decisioni di cui al comma precedente riguardanti personale assegnato al Consiglio regionale, vengono adottate dalla Giunta su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza.
Nei casi di mancata conferma la Giunta, prima di assumere il provvedimento di proroga del periodo di prova o di risoluzione del rapporto, deve sentire le rappresentanze sindacali di categoria e l'interessato, il quale, nell'ipotesi di proroga, può chiedere di essere assegnato ad un ufficio diverso da quello nel quale ha esperito il precedente periodo di prova. La proroga del periodo di prova comporta la non valutazione del primo periodo ai fini della progressione economica orizzontale. La nomina si intende comunque confermata qualora sia decorso il termine di prova senza che nessun provvedimento sia stato adottato.
Il periodo di prova non si richiede ai collaboratori della Regione Emilia - Romagna che abbiano già favorevolmente superato tale periodo in altro livello funzionale - retributivo del ruolo regionale. La disposizione non si applica per le nomine ai posti dei livelli funzionali - retributivi sesto e settimo. In questi casi, se l'esito della prova risulta negativo, il collaboratore regionale è reintegrato al posto precedentemente occupato, anche in soprannumero. Il collaboratore reintegrato al posto precedentemente occupato non può usufruire della riserva di posti di cui all'art. 16 per partecipare, per un periodo di due anni, a concorsi per qualifiche comprese nei livelli funzionali - retributivi sesto e settimo.
Art. 27
Personale addetto agli uffici di gabinetto ed alle segreterie particolari
Il personale addetto agli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio, nonchè alle segreterie particolari dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza viene reperito o fra il personale dipendente dalla Regione o fra il personale estraneo, da assumersi a tempo determinato, a norma dell'art. 61 dello Statuto.
La legge sulla organizzazione degli Uffici deve contenere la definizione delle qualifiche funzionali indicative delle mansioni del suddetto personale ed i livelli funzionali - retributivi ai quali dette qualifiche sono assimilabili.
Qualora la scelta cada su personale inquadrato in livelli funzionali - retributivi inferiori a quelli ai quali sono assimilate le qualifiche di cui al comma precedente, al suddetto personale deve essere riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza fra le due retribuzioni base. Alla cessazione dell'incarico il collaboratore regionale cessa di percepire l'assegno mensile e torna a svolgere le mansioni corrispondenti alla propria qualifica funzionale. Non può disporsi in alcun modo del posto del collaboratore regionale adibito agli uffici di gabinetto e di segreterie particolari.
Titolo IV
ATTRIBUZIONI E DOVERI
Art. 28
Principi ispiratori e disposizioni generali di comportamento del personale
Nei confronti dell'Amministrazione regionale il collaboratore è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie mansioni contributo intellettuale, spirito di iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo, adeguati al livello funzionale - retributivo di appartenenza.
Il collaboratore deve conformarsi all'impostazione collegiale e interdisciplinare del lavoro ed ispirarsi nei rapporti con i cittadini e con i colleghi ai valori democratici posti a fondamento dell'organizzazione regionale.
Art. 29
Responsabilità dei collaboratori regionali
I collaboratori regionali, a norma dell'art. 28 della Costituzione Sito esterno, sono responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie mansioni.
Le leggi sull'organizzazione degli uffici e sui procedimenti di formazione degli atti amministrativi definiscono le responsabilità derivanti dalla violazione di obblighi di servizio.
Art. 30
Segreto d' ufficio
Salvo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento del Consiglio e dalle leggi regionali, il collaboratore regionale non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura, nonchè a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per terzi.
Art. 31
Incompatibilità
Il collaboratore regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione nè assumere incarichi alle dipendenze di privati o di enti pubblici.
Il collaboratore regionale non può altresì assumere cariche in società costituite con fini di lucro. Con specifica autorizzazione della Giunta, sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, possono essere consentiti incarichi non continuativi di collaborazione con enti pubblici. Nei casi stabiliti dalla legge o quando sia autorizzato dalla Giunta sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, il collaboratore regionale può assumere cariche negli enti e nelle società a cui la Regione partecipa direttamente o la cui costituzione è stata da essa promossa o patrocinata.
Gli eventuali compensi relativi agli incarichi ed alle cariche indicati nel presente articolo sono assoggettati al trattamento previsto dall'art. 100. Sono riconosciute ai collaboratori regionali interessati l'indennità di missione e il compenso per prestazioni straordinarie, a norma del primo comma del medesimo art. 100.
Il collaboratore che venga a trovarsi in una delle situazioni previste dal primo comma è dichiarato decaduto qualora la situazione di incompatibilità non cessi nel termine massimo di 90 giorni da precisare in apposita diffida. Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.
Art. 32
Mansioni
Nel posto di lavoro assegnatogli il collaboratore regionale ha il diritto e il dovere di svolgere le mansioni corrispondenti a quelle descritte per il livello funzionale - retributivo di appartenenza e, ove ulteriormente specificato dalle leggi regionali, a quelle della qualifica funzionale di appartenenza.
Art. 33
Assolvimento temporaneo di mansioni diverse
Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, il collaboratore regionale, per ragioni di carattere organizzativo, può essere chiamato a svolgere temporaneamente mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza, purchè professionalmente omogenee e rientranti nel medesimo livello funzionale - retributivo.
Nell'ambito dei lavori di gruppo, che abbiano carattere temporaneo ed obiettivo definito, il rispetto delle mansioni attribuite è subordinato alle esigenze della impostazione collegiale del lavoro.
Art. 34
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Al collaboratore regionale riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la Giunta attribuisce mansioni diverse appartenenti allo stesso livello funzionale - retributivo, oppure mansioni appartenenti ad un livello inferiore, con conservazione del trattamento economico in godimento.
L'accertamento della permanente inidoneità fisica ad alcuna o a tutte le mansioni del livello funzionale - retributivo di appartenenza è effettuato, a richiesta della Giunta, dalla Commissione medica di cui all'art. 49.
Art. 35
Sostituzioni temporanee
Nei casi di assenza di collaboratori regionali, che fruiscano di congedi straordinari o aspettative per periodi superiori a 30 giorni, la Giunta o l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, se non è possibile assicurare la sostituzione con personale appartenente allo stesso livello funzionale - retributivo, possono attribuire l'incarico della sostituzione ad altri collaboratori appartenenti al livello immediatamente inferiore. In questo caso il collaboratore incaricato della sostituzione ha diritto ad un compenso speciale pari alla differenza del trattamento economico iniziale dei due livelli funzionali - retributivi.
In caso di vacanza di posti si può procedere, in attesa dell'espletamento dei concorsi, al conferimento a collaboratori regionali di attribuzioni corrispondenti al livello funzionale - retributivo immediatamente superiore con le modalità di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a tre mesi e per una sola volta prima dell'espletamento del concorso. Il conferimento dà diritto al compenso speciale di cui al comma precedente e non costituisce titolo valutabile nel concorso per la copertura del posto resosi vacante.
Art. 36
Prestazioni straordinarie
In presenza di situazioni di carattere eccezionale, temporaneo e contingente, al collaboratore regionale può essere richiesto di effettuare prestazioni oltre l'orario normale.
Le prestazioni oltre l'orario normale non possono comunque superare per ciascun collaboratore il numero di 180 ore l'anno.
Art. 37
Residenza
Il collaboratore regionale deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio cui è destinato. Il responsabile dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza il collaboratore a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d' ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
Art. 38
Trasferimenti di sede
Il collaboratore regionale, per esigenze di servizio e nel rispetto delle mansioni assegnate, può essere trasferito ad una sede diversa rispetto a quella di assegnazione.
Il trasferimento deve essere disposto tenendo conto delle condizioni di età, di salute, di famiglia e di eventuali necessità di studio dell'interessato e dei familiari. Qualora non ostino specifiche esigenze di servizio, viene data la preferenza al collaboratore che volontariamente accetti il trasferimento.
Sui trasferimenti devono essere sentiti i responsabili degli uffici interessati e le rappresentanze sindacali di categoria.
Il trasferimento di sede può essere anche richiesto dall'interessato e la richiesta deve essere accolta, salvo che non vi ostino esigenze di servizio.
I trasferimenti, ad eccezione di quelli previsti al comma precedente, danno diritto alla corresponsione dell'indennità di missione per un periodo di tre mesi, nonchè al rimborso delle spese sostenute per il trasloco, debitamente documentate.
Art. 39
Orario di lavoro
Il collaboratore regionale è tenuto alla esatta osservanza dell'orario giornaliero di lavoro. L'orario per tutti i collaboratori regionali è fissato in 36 ore settimanali. La distribuzione dell'orario settimanale viene definita sentite le rappresentanze sindacali di categoria.
La Giunta regionale ha diritto di procedere ad accertare, anche con sistemi meccanici ed elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro.
Art. 40
Riposo settimanale
I collaboratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale che di regola deve coincidere con la domenica e non prestano servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora al collaboratore sia richiesto di prestare normalmente servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale, secondo modalità da concordare fra le rappresentanze sindacali di categoria e la Giunta o l'Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al Consiglio regionale.
Art. 41
Assenze
In caso di malattia o di altro grave impedimento, il collaboratore regionale deve darne immediata comunicazione al proprio ufficio, indicando l'eventuale variazione di recapito.
Qualora l'assenza sia dovuta a malattia, il collaboratore viene collocato d' ufficio in congedo straordinario.
Se l'assenza si protrae oltre due giorni, esso deve far pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la natura e la durata della malattia. La Giunta o l'Ufficio di Presidenza possono disporre, a norma dell'art. 49, accertamenti per il controllo della malattia denunciata.
Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al collaboratore, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Art. 42
Accertamento di prestazioni insufficienti svolte dal collaboratore regionale
Per le prestazioni lavorative dei collaboratori regionali non si fa luogo ad alcuna valutazione, fatto salvo l'accertamento e la registrazione delle prestazioni chiaramente insufficienti.
La segnalazione concernente eventuali prestazioni chiaramente insufficienti viene predisposta dal responsabile diretto dell'ufficio ove il collaboratore interessato presta la propria opera entro il gennaio dell'anno successivo a quello al quale la segnalazione si riferisce. Essa viene presentata rispettivamente al componente della Giunta che sovraintende al settore nel quale è inserito l'ufficio, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle Sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.
Le segnalazioni di eventuali prestazioni chiaramente insufficienti che riguardino coordinatori, segretari di Comitati di controllo, addetti agli uffici di gabinetto ed alle segreterie particolari ed ogni altro collaboratore responsabile in modo diretto nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, vengono direttamente predisposte, entro lo stesso termine, dai soggetti medesimi, secondo le rispettive competenze.
Il componente della Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Comitato o le Sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze, prima di far pervenire alla Giunta, entro il successivo mese di febbraio, le segnalazioni di cui ai commi precedenti, devono sentire il collaboratore interessato e la rappresentanza sindacale dell'ufficio, che ha facoltà di avanzare suggerimenti e proposte.
Il collaboratore interessato può richiedere al componente della Giunta, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle Sezioni decentrate dell' Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze, di dare pubblicità alla segnalazione che lo concerne all'interno dell'ufficio di appartenenza.
In tale caso deve rendersi noto l'intero testo della segnalazione.
I soggetti di cui al quarto comma devono redigere, allegando alla segnalazione di prestazioni chiaramente insufficienti, il proprio motivato parere, anche in merito alle osservazioni e proposte espresse dall' interessato e dalla rappresentanza sindacale dell' ufficio.
La Giunta esamina tutte le segnalazioni di prestazioni chiaramente insufficienti e adotta i conseguenti provvedimenti, prima dell'abolizione dei quali deve sentire le rappresentanze sindacali di categoria, acquisendo per iscritto il parere per ciascuna segnalazione.
La Giunta decide il non accoglimento della segnalazione, che viene archiviata, o il suo accoglimento;
in tal caso, la determinazione della Giunta viene comunicata all'interessato con lettera del Presidente della Giunta stessa. Quando trattasi di personale assegnato al Consiglio, l'Ufficio di Presidenza provvede in conformità a quanto dispone il settimo comma e formula la propria proposta alla Giunta, la quale delibera in conformità alla medesima.
Art. 43
Effetti dell'accertamento di prestazioni lavorative insufficienti
La determinazione della Giunta di riconoscere, a norma dell'articolo precedente, la esistenza di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti da parte di un collaboratore regionale comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico in via di maturazione e la non applicazione della riserva di posti nei concorsi banditi nell'anno immediatamente successivo a quello nel quale la determinazione è stata assunta.
La Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, dispone con provvedimento motivato la risoluzione del rapporto di impiego con i collaboratori regionali nei confronti dei quali è stata riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo precedente, per tre anni consecutivi la esistenza di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti.
Art. 44
Comandi
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali.
Il collaboratore eventualmente comandato ai sensi del precedente comma svolge presso l'ente delegato mansioni corrispondenti a quelle della qualifica funzionale regionale cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.
Non può disporsi in alcun modo dei posti del personale comandato.
Le modalità che disciplinano il comando sono rinviate alla legge sull'organizzazione degli uffici.
Titolo V
CONGEDI, PERMESSI, ASPETTATIVE
Art. 45
Congedo ordinario retribuito per ferie
Il collaboratore regionale ha diritto ogni anno a un congedo ordinario retribuito per ferie di 30 giorni lavorativi se la settimana lavorativa si articola su 6 giornate, e di 26 giorni lavorativi se la settimana lavorativa si articola su 5 giornate.
Tale congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 24 giorni in uno o due periodi, o almeno 20 giorni se la settimana lavorativa si articola su 5 giornate.
Il collaboratore assunto posteriormente all'1 gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno. Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia essere usufruito durante i primi 3 mesi del periodo di prova.
Il congedo ordinario retribuito per ferie viene richiesto al responsabile dell'ufficio che ha l'obbligo di concederlo qualora non ostino indilazionabili esigenze di servizio, sulle quali esprimono parere i componenti della singola unità operativa. Il collaboratore la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta all'assessore, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.
Il collaboratore responsabile di ufficio o servizio deve richiedere il congedo ordinario retribuito per ferie all'assessore competente, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comando o alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.
Art. 46
Permessi
Il collaboratore regionale, per esigenze personali o familiari, può assentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell'Ufficio. Per quest' ultimo l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore.
Il permesso da 1 a 5 giorni è accordato dall'Assessore, per comprovate esigenze personali e familiari.
Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno.
Art. 47
Congedi straordinari
Il collaboratore regionale ha diritto a congedi straordinari nei seguenti casi:
a) per contrarre matrimonio, nella misura di 15 giorni;
b) per richiamo alle armi, purchè non a richiesta, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il collaboratore è collocato in aspettativa;
c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo strettamente necessario;
d) per la preparazione e la partecipazione ad esami scolastici e professionali, nella misura massima di 30 giorni l'anno;
e) per gravidanza e puerperio, nei termini e con le modalità di cui alla legge per la tutela delle lavoratrici madri, fatta eccezione per il trattamento economico che viene corrisposto nella misura del 100%;
f) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di invalidità, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi;
g) per malattia, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, superato il quale il collaboratore è collocato in aspettativa;
h) per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, nella misura massima complessiva annuale di 10 giorni.
Art. 48
Aspettativa
Il collaboratore regionale può essere collocato in aspettativa per infermità, per motivi di famiglia o personali, per servizio militare, per assolvere a funzioni pubbliche elettive.
Il collocamento in aspettativa è disposto dalla Giunta, su motivata richiesta dell'interessato. Viene viceversa disposto d' ufficio per servizio militare di leva.
Non può in alcun caso disporsi del posto del collaboratore in aspettativa.
Art. 49
Aspettativa per infermità
Trascorsi i due mesi di congedo straordinario per malattia di cui all'art. 47 e perdurando i motivi di salute che impediscono la regolare ripresa del servizio, il collaboratore regionale è collocato in aspettativa.
L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può comunque protrarsi per più di 24 mesi.
Durante l'aspettativa il collaboratore ha diritto a percepire l'intero stipendio per i primi 12 mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi familiari.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.
E' corrisposto l'intero stipendio per tutta la durata dell'aspettativa qualora questa sia dovuta ad infortunio sul lavoro o ad infermità dipendente da causa di servizio, accertata e riconosciuta secondo le modalità di cui al presente articolo.
Agli effetti del presente articolo e di quello relativo ai congedi straordinari, l'accertamento dell'esistenza, della continuazione e della cessazione della infermità è effettuato, a richiesta del responsabile dell'ufficio o dell'interessato, dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti a norma dell'art. 5, penultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno. Sui criteri generali di effettuazione del controllo debbono essere sentite le rappresentanze sindacali di categoria.
A tutte le attività relative a tali accertamenti può assistere un medico di fiducia del collaboratore il quale ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni.
Agli effetti dell'accertamento di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio si procede, previa domanda dell'interessato, attraverso una preliminare istruttoria a cura del responsabile dell'ufficio al quale è assegnato il collaboratore, in contraddittorio con lo stesso che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di propria fiducia. I relativi verbali vengono trasmessi ad una Commissione medica costituita da un sanitario designato dalla Giunta, da uno designato dall'interessato e presieduta da un terzo designato di comune accordo fra i due. In difetto di accordo la designazione verrà richiesta all'ordine dei medici del capoluogo di regione.
Le spese concernenti tutti gli accertamenti medici sono a carico dell'Amministrazione regionale.
Analoga commissione medica è competente ad accertare l'intervenuta inidoneità fisica di cui all'articolo 34.
Art. 50
Aspettativa per motivi di famiglia o personali
Il collaboratore regionale che intende ottenere il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia o personali deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio a seconda della sua assegnazione.
La Giunta regionale decide in merito, sentito il parere delle rappresentanze sindacali di categoria.
Il collaboratore interessato deve continuare a prestare servizio fino a quando l'aspettativa richiesta non gli sia stata concessa.
La decisione in merito alla richiesta deve essere assunta entro 30 giorni dalla sua presentazione. La mancata assunzione della decisione entro 30 giorni comporta accettazione della richiesta. La richiesta può essere respinta, per motivi di servizio, ed in tal caso deve darsene apposita comunicazione motivata all'interessato, o può essere accolta in parte, sempre motivandone le ragioni.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. In tali periodi il collaboratore regionale non ha diritto ad alcun assegno ed il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o personali non è computabile ai fini dell'anzianità, dell' attribuzione degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 51
Aspettativa per servizio militare
Il collaboratore regionale chiamato alle armi per servizio militare di leva viene collocato in aspettativa d' ufficio e cessa di percepire la retribuzione, mentre gli viene mantenuto il posto alla condizione che lo stesso riprenda servizio entro un mese dal congedo o dalla licenza illimitata.
Il collaboratore richiamato alle armi, purchè il richiamato sia indipendente dalla sua volontà, viene collocato d' ufficio in aspettativa, decorsi i due mesi di congedo straordinario di cui all'art. 47. Dall'inizio dell'aspettativa gli verrà corrisposto un trattamento economico pari alla differenza fra la retribuzione regionale e quella militare, ove questa ultima sia inferiore.
Art. 52
Aspettativa per funzioni pubbliche
I collaboratori regionali chiamati a ricoprire le funzioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno, vengono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui agli altri commi dello stesso articolo.
Il periodo trascorso in aspettativa ai sensi della presente norma non viene computato ai fini del cumulo delle aspettative.
E' fatto salvo il trattamento più favorevole ai collaboratori regionali, nei casi previsti dalle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261 e 12 dicembre 1966, n. 1078.
Art. 53
Lavoratori studenti
I collaboratori regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno, esauriti i congedi straordinari di cui all'articolo 47, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa a norma dell'art. 50 della presente legge. La Giunta, in tal caso, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, può corrispondere all'interessato, per un periodo massimo di tre mesi, un assegno alimentare di misura non superiore al 70% della retribuzione goduta.
Art. 54
Cumulo di aspettative
Due periodi di aspettativa per infermità si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata di cui all'art. 49, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata di più periodi di aspettativa per infermità, per motivi personali o per motivi di studio e richiamo volontario alle armi non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità, al collaboratore in aspettativa per infermità che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia motivata richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi, senza diritto al trattamento economico.
Titolo VI
DIRITTI SINDACALI
Art. 55
Libertà sindacale
E' garantito a tutti i collaboratori regionali il diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
Art. 56
Assemblea
I collaboratori regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea - riguardante la generalità oppure gruppi di essi - nei luoghi ove prestano la loro attività.
Le assemblee indette nei posti di lavoro dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative o dal Consiglio dei delegati possono svolgersi durante l'orario di lavoro con diritto alla normale retribuzione per i collaboratori partecipanti, nel limite di 18 ore annue.
Alle assemblee indette nei luoghi di lavoro possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali di categoria e confederali che non siano collaboratori regionali, previa comunicazione al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza, o unicamente all'organo interessato, se l'assemblea riguarda collaboratori regionali assegnati solo alla Giunta o solo al Consiglio.
Art. 57
Rappresentanze sindacali di categoria
La Regione riconosce quali rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il Consiglio dei delegati, rappresentativo della generalità dei collaboratori regionali.
Art. 58
Dirigenti sindacali di categoria
Sono dirigenti sindacali di categoria i collaboratori regionali eletti negli organi direttivi delle rappresentanze sindacali di categoria indicate nel precedente articolo.
Per il loro riconoscimento l'Organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta. Per il libero esercizio del loro mandato, essi:
a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita dalla legge sull'ordinamento degli uffici quando svolgano attività sindacale;
b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici, acquisiti ed acquisibili per la qualificazione funzionale rivestita;
c) non possono essere trasferiti dall'ufficio di appartenenza senza preventivo nulla osta della rispettiva Organizzazione sindacale regionale di categoria o del Consiglio dei delegati e fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo.
Art. 59
Congedi e permessi sindacali
I componenti delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 57 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali stesse.
A richiesta delle rappresentanze sindacali, i collaboratori regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria, hanno altresì diritto a congedi straordinari retribuiti.
Art. 60
Aspettative sindacali
I dirigenti sindacali di cui all'articolo 58 possono, a domanda della Organizzazione od organismo sindacale competente, essere collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dirigenti sindacali da collocare in aspettativa è fissato in numero di tre in accordo con le Federazioni sindacali regionali.
La ripartizione delle suddette aspettative tra le Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative e il Consiglio dei delegati avverrà mediante accordo tra di loro, da notificarsi al Presidente della Giunta.
Art. 61
Trattamento
Ai collaboratori regionali collocati in aspettativa per motivi sindacali ai sensi dell'art. 60 è corrisposta la retribuzione prevista per la qualifica rivestita all'atto del collocamento in aspettativa.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
Art. 62
Affissione
In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle diverse rappresentanze sindacali l'uso gratuito di appositi spazi, per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime.
Art. 63
Locali
Per ogni luogo di lavoro con almeno 200 dipendenti, ed all'interno di esso, viene posto permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali un idoneo locale per lo svolgimento dei loro compiti.
Per ogni luogo di lavoro o reparto o servizio con meno di 200 dipendenti viene indicato di volta in volta in locali ove le rappresentanze sindacali possono svolgere i loro compiti.
Art. 64
Contributi sindacali
I collaboratori regionali hanno facoltà di rilasciare una delega, esente da tasse di bollo e di registrazione, a favore della Organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dalla Organizzazione sindacale medesima, sulle proprie retribuzioni o competenze mensili.
La delega ha la validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante richiesta scritta alla Organizzazione sindacale interessata ed alla Amministrazione regionale.
Le ritenute così operate dalla Regione sono versate alle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità dalle stesse indicate.
Art. 65
Statuto dei lavoratori
Per quanto non previsto nel presente titolo valgono le norme stabilite dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno.
Titolo VII
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 66
Tipi di provvedimenti disciplinari
Il collaboratore regionale che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) sospensione dal servizio e dallo stipendio;
c) destituzione.
Art. 67
Richiamo scritto
Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta al collaboratore per mancanza e negligenza di non particolare gravità.
Art. 68
Sospensione dal servizio e dallo stipendio
La sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo non superiore a 10 giorni, è inflitta:
a) per grave o reiterata inosservanza dei doveri di ufficio o per grave negligenza quando quest' ultima abbia cagionato danno all'Amministrazione;
b) per comportamento gravemente offensivo nei confronti di componenti del Consiglio e della Giunta regionali, di altri collaboratori regionali e del pubblico;
c) per avere commesso una mancanza fra quelle previste dopo avere subito altre due volte nello stesso anno la sanzione del richiamo scritto.
Alla sospensione consegue un ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio e l'esclusione per lo stesso periodo dalla riserva di posti di cui agli artt. 16 e 123.
Art. 69
Destituzione
La destituzione dall'impiego è inflitta al collaboratore regionale:
a) per grave e reiterata inosservanza dei doveri di ufficio che abbia cagionato notevole danno all'Amministrazione o a terzi;
b) per avere commesso una delle mancanze previste dall'art. 68, dopo aver subito, nell'arco dello stesso biennio, la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio, per uno dei motivi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo;
c) qualora non riassuma servizio entro il termine prefissatogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo non inferiore a 15 giorni, senza giustificato motivo.
Art. 70
Destituzione di diritto
Il collaboratore regionale è destituito di diritto quando, con sentenza di condanna passata in giudicato, gli sia stata comminata l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non inferiore ai 5 anni.
Art. 71
Sospensione dal servizio e dallo stipendio e destituzione conseguenti a condanna penale
Il collaboratore regionale incorre nella sospensione automatica dal servizio e dallo stipendio a tempo indeterminato quando abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva che non importi l'interdizione dai pubblici uffici o che importi l'interdizione per un periodo di tempo inferiore a 5 anni.
Al termine dell'esecuzione della condanna o, in caso di sospensione condizionale della stessa, dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato ed entro tre mesi da tali date, la Giunta regionale delibera la riammissione in servizio del collaboratore regionale o la sua destituzione.
La deliberazione è presa con provvedimento motivato, tenuto conto della natura e della gravità del reato accertati nella sentenza di condanna, nonchè valutata la di lui condotta anteriore al reato e successiva alla condanna. Nel procedimento di valutazione si applicano le garanzie di cui all'articolo 84.
Il periodo di sospensione automatica non è in ogni caso utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e la riammissione in servizio non comporta diritti in ordine alla retribuzione non percepita nel periodo di sospensione.
Art. 72
Riassunzione del riabilitato
E' sempre facoltà della Giunta regionale riassumere con provvedimento motivato il collaboratore destituito quando questi abbia conseguito la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del Codice penale.
La riassunzione colloca il collaboratore regionale nella condizione giuridico - economica corrispondente a quella posseduta all'atto della destituzione.
Art. 73
Reintegrazione del collaboratore regionale
Il collaboratore regionale destituito ai sensi degli artt. 69, 70 e 71, successivamente prosciolto da ogni addebito a seguito della revisione del procedimento disciplinare o dell'estinzione dello stesso o assolto nel giudizio penale di revisione, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data del provvedimento relativo, nello stesso livello funzionale - retributivo e con la stessa anzianità posseduta all'atto della destituzione.
Il collaboratore prosciolto o assolto ai sensi del comma precedente, ha diritto, per il periodo di destituzione, alla retribuzione non percepita. Detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il collaboratore sospeso dal servizio e dallo stipendio, ai sensi degli articoli 68 e 71, e successivamente prosciolto da ogni addebito o assolto, ha diritto, previa ricostruzione della progressione economica, alla retribuzione non percepita per effetto della sanzione inflittagli.
Art. 74
Premorienza del collaboratore regionale alla sentenza di assoluzione in sede di revisione
Se il collaboratore regionale muore prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutta la retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione o di destituzione, in relazione al livello funzionale retributivo nel quale il collaboratore regionale si trovava al momento della sospensione o della destituzione, nonchè agli aumenti periodici di stipendio nel frattempo maturati fino alla data in cui il collaboratore stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nella Amministrazione o fino a quella della morte, se anteriore.
Art. 75
Sospensione cautelare
Il collaboratore sottoposto a procedimento penale può essere sospeso, in caso di riconosciuta gravità, dal servizio e dallo stipendio, in attesa dell'espletamento del giudizio. La sospensione è obbligatoria ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura.
Il collaboratore regionale può essere altresì sospeso dal servizio e dallo stipendio prima dell'inizio del procedimento disciplinare, qualora la natura e la gravità dei fatti lo esigano.
In caso di sospensione cautelare al collaboratore sono corrisposti un assegno alimentare non inferiore alla metà della retribuzione e gli assegni per carichi di famiglia.
Il collaboratore che sia stato assolto o prosciolto non subisce perdita di anzianità ed ha diritto alla retribuzione non percepita con la sola detrazione di quanto già corrisposto ai sensi del comma precedente.
Il collaboratore sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo che sia risultato vincitore di concorsi nel frattempo espletati per il passaggio ad altro livello funzionale - retributivo resta sospeso dalla nomina fino alla sentenza definitiva o all'esito del procedimento disciplinare.
Art. 76
Computo della sospensione cautelare
Qualora venga inflitta al collaboratore regionale la sospensione dal servizio e dallo stipendio, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.
Se al termine del procedimento disciplinare viene inflitta la sospensione dal servizio e dallo stipendio per un tempo inferiore alla durata della sospensione cautelare subita, il collaboratore regionale ha diritto alla corresponsione degli stipendi non percepiti per il tempo eccedente la durata della sanzione comminatagli.
Qualora gli venga inflitta una sanzione minore, il diritto alla corresponsione dello stipendio si estende all'intera durata della sospensione cautelare.
Art. 77
Rivelazione delle infrazioni
Il responsabile dell'ufficio o servizio, il quale venga a conoscenza di un fatto commesso da un collaboratore regionale addetto all'ufficio o servizio da esso diretto, che possa dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui agli artt. 66 e 75, entro 15 giorni convoca il collaboratore, gli contesta il fatto stesso e lo invita a fornire chiarimenti in merito. In tale fase il collaboratore può essere assistito dai rappresentanti sindacali da lui prescelti. Qualora il fatto in questione non risulti manifestamente insussistente, il responsabile dell'ufficio dispone gli accertamenti del caso e controlla gli eventuali elementi a discarico addotti dal collaboratore.
Se in base agli accertamenti effettuati risulti esclusa la sussistenza dell'addebito, il responsabile dell' ufficio o servizio dispone l'archiviazione degli atti.
In caso contrario, trasmette gli atti alla Giunta regionale con una relazione sui fatti e sugli accertamenti svolti. Il collaboratore interessato ha diritto di prendere visione degli atti dell'istruttoria e di chiedere l'allegazione agli atti di una propria memoria scritta.
Quando gli accertamenti riguardino collaboratori assegnati al Consiglio regionale o all'Organo regionale di controllo, gli atti sono trasmessi all'ufficio di Presidenza, al Comitato o alle Sezioni decentrate di controllo, secondo le rispettive competenze.
La Giunta, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato o le Sezioni decentrate di controllo, quando ritengano di escludere l'esistenza di ogni addebito dispongono l'archiviazione degli atti. In caso contrario, sentito il collaboratore interessato, con provvedimento motivato comminano la sanzione del richiamo scritto, o, nei casi più gravi, dispongono la trasmissione degli atti alla commissione disciplinare.
All'inoltro degli atti alla Commissione disciplinare provvedono la Giunta e, per il personale assegnato al Consiglio regionale l'Ufficio di Presidenza il quale ne dà comunicazione alla Giunta.
Per i responsabili di uffici o servizi le operazioni di cui al primo e secondo comma, sono svolte, quanto agli Uffici del Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza, quanto agli Uffici della Giunta, dal componente della Giunta che sovraintende al settore di cui fa parte l'ufficio o servizio, quanto agli uffici dell'Organo regionale di controllo, dal Comitato o dalle Sezioni decentrate, secondo le rispettive competenze.
Per i collaboratori degli uffici di gabinetto o di segreteria le operazioni di cui al primo e secondo comma sono effettuate dai soggetti sulla base della cui richiesta si è provveduto alla loro assegnazione.
Art. 78
Commissione disciplinare
Ogni triennio la Giunta regionale nomina la Commissione disciplinare, della quale fanno parte:
a) un componente effettivo con funzioni di Presidente e un supplente, eletti dal Consiglio regionale;
b) tre componenti effettivi e tre supplenti, eletti dal Consiglio regionale. Ogni Consigliere può votare per non più di due effettivi e non più di due supplenti;
c) tre componenti effettivi e tre supplenti, eletti dal personale con voto segreto.
I componenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere scelti tra esperti in discipline giuridico - amministrative estranei al Consiglio ed all'Amministrazione regionale.
Ai componenti che non siano collaboratori regionali spetta, per ogni seduta, una indennità pari a quella corrisposta ai membri elettivi dell'Organo regionale di controllo.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti assegnati. Nell'ipotesi di assenza o impedimento di membri effettivi, questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti. Le proposte sono approvate a maggioranza.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un collaboratore regionale appositamente designato dalla Giunta.
Art. 79
Ricusazione del componente la commissione disciplinare
Il componente della Commissione disciplinare può essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento o se il collaboratore regionale giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
c) se vi è un' inimicizia grave tra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e il collaboratore regionale sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui e della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
e) se è parente od affine di primo o di secondo grado del commissario istruttore o del consulente tecnico.
La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile ed è presentata alla segreteria della Commissione disciplinare personalmente dall'interessato o dal suo difensore prima della seduta fissata per il giudizio. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva la Commissione, sentito il ricusato. La discussione e la votazione della Commissione si svolgono in assenza del ricusato. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni alla Giunta regionale che decide definitivamente.
Art. 80
Astensione del componente della Commissione disciplinare
Il presidente e i componenti della Commissione che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 79 hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.
Art. 81
Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici
Il Presidente della Commissione, ricevuti gli atti, propone la nomina di un istruttore scelto fra i membri della commissione stessa ed eventualmente di uno o più consulenti tecnici estranei all'Amministrazione, per accertamenti che richiedano cognizioni di carattere tecnico.
Copia dell'atto di nomina dei consulenti tecnici deve essere trasmessa al giudicabile.
Sono applicabili al commissario istruttore e ai consulenti tecnici le norme sull'astensione e ricusazione di cui agli articoli precedenti.
Art. 82
Facoltà del commissario istruttore e dei consulenti tecnici
L'istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento, testimoni, anche indicati dal giudicabile, su fatti rilevanti ai fini del giudizio disciplinare.
I consulenti, oltre a svolgere le particolari indagini loro affidate dall'istruttore, hanno facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al commissario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni.
Al termine degli accertamenti loro affidati i consulenti tecnici redigono relazione scritta e motivata sul risultato delle operazioni svolte.
Art. 83
Termini per l'espletamento dell'istruzione
L'istruzione del procedimento disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del Commissario istruttore. Per gravi motivi, l'istruttore, prima della scadenza del termine, può chiedere al presidente della Commissione una proroga del termine non superiore ai trenta giorni.
Il Commissario istruttore e i consulenti tecnici che, nel corso delle indagini, siano collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento.
Art. 84
Diritto di difesa
Durante tutte le fasi del procedimento disciplinare il collaboratore regionale ha diritto a farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici estranei all'Amministrazione, ovvero a delegare la propria difesa all'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il difensore ed i consulenti tecnici di parte hanno diritto ad assistere a tutte le indagini. A tal fine l'istruttore o il consulente tecnico d' ufficio comunicano all'interessato o al suo difensore, con almeno 2 giorni di anticipo, l'ora, il giorno e il luogo fissati per l'assunzione delle prove.
Delle operazioni compiute l'istruttore redige processo verbale dando atto delle richieste formulate dai difensori.
Il collaboratore prosciolto ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per provvedere alla sua difesa.
Art. 85
Operazioni preliminari alla trattazione orale
Terminata l'istruzione, l'istruttore trasmette gli atti del procedimento al presidente della Commissione.
La seduta della Commissione deve aver luogo entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti. Con lo stesso provvedimento di convocazione il Presidente nomina il Commissario relatore e ordina che gli atti del procedimento siano depositati presso la segreteria della commissione a disposizione dell'interessato.
La seduta fissata per la trattazione orale è comunicata al collaboratore regionale sottoposto a giudizio disciplinare e al suo difensore, unitamente all' avviso dell'avvenuto deposito degli atti. Nel termine di 20 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l'interessato ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
Egli può inoltre far pervenire alla segreteria della Commissione memorie difensive fino a 5 giorni prima della data fissata per la trattazione orale.
Art. 86
Supplemento di indagini
La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti all'istruttore fissandogli un termine congruo per provvedere.
La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso al collaboratore regionale interessato o al suo difensore, che possono assistervi e svolgere le loro deduzioni.
Art. 87
Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione disciplinare
Nella seduta fissata per la trattazione orale, il Commissario relatore riferisce alla presenza del giudicando, senza trarre conclusioni in merito al provvedimento da adottare.
Il collaboratore regionale può svolgere oralmente la propria difesa e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente.
Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il collaboratore regionale, i suoi assistenti o difensori e il segretario, la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti con le modalità seguenti:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;
b) il presidente raccoglie i voti prima dai tre componenti eletti dal personale e poi dai tre componenti eletti dal Consiglio regionale, cominciando ogni volta dal componente meno anziano di età, quindi vota per ultimo;
c) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti la Commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.
La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre l'inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.
Art. 88
Deliberazione
La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al collaboratore, lo dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone alla Giunta regionale il provvedimento da adottare.
La deliberazione motivata è estesa dal Commissario relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
La Giunta provvede in conformità alla proposta della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al collaboratore regionale.
Quando trattasi di personale assegnato al Consiglio, la Giunta provvede su conforme proposta dell' Ufficio di Presidenza.
Art. 89
Rinvio della decisione
Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione disciplinare la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'art. 88.
Se la Commissione ha disposto nuove indagini, a termini del 1 comma dell'art. 86 la trattazione orale, in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata dinanzi alla Commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, la trattazione orale deve essere rinnovata.
Art. 90
Comunicazioni all'interessato
Tutte le comunicazioni al collaboratore regionale sottoposto a procedimento disciplinare si effettuano mediante consegna diretta di copia dell'atto da comunicare all'interessato il quale sottoscrive per ricevuta l'originale. Il segretario della commissione o la persona da lui incaricata della consegna dà atto per iscritto dell'eventuale rifiuto del destinatario a sottoscrivere per ricevuta.
Qualora la consegna diretta non sia possibile, le comunicazioni sono effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 91
Estinzione del procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 60 giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.
L'estinzione determina la revoca della sospensione cautelare, con gli effetti previsti dal penultimo comma dell'art. 75.
Gli atti relativi al procedimento disciplinare estinto non sono inseriti nel fascicolo personale del collaboratore regionale.
Art. 92
Rapporto fra procedimento disciplinare e giudizio penale
L'esercizio dell'azione penale contro il collaboratore regionale importa la sospensione del procedimento disciplinare già iniziato per lo stesso fatto.
Qualora il procedimento disciplinare non sia ancora iniziato si applicano le disposizioni di cui all' art. 75, primo comma.
Art. 93
Rapporto fra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo
Quando la deliberazione della Giunta regionale che infligge la sanzione disciplinare sia annullata per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Regione la comunicazione della decisione giurisdizionale effettuata ai sensi delle leggi vigenti o entro trenta giorni dalla data in cui il collaboratore regionale abbia notificato all'Amministrazione la decisione giurisdizionale.
Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.
Art. 94
Riapertura del procedimento
Il procedimento disciplinare può essere riaperto, anche d' ufficio, se l'Amministrazione regionale venga comunque a conoscenza di nuove prove tali da fare ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell' addebito.
La riapertura del procedimento è disposta dalla Giunta regionale e il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal presente titolo.
La Giunta regionale, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con propria deliberazione motivata.
Art. 95
Effetti della riapertura del procedimento
La riapertura del procedimento ai sensi del primo comma dell'articolo precedente sospende gli effetti della sanzione già inflitta.
Al collaboratore regionale al quale sia già stata inflitta una sanzione disciplinare non può essere inflitta, a seguito della riapertura del procedimento, una sanzione più grave di quella già applicata.
Qualora il collaboratore regionale venga prosciolto o ad esso venga inflitta una sanzione meno grave devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli stipendi non percepiti con la detrazione di quanto eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.
Titolo VIII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 96
Retribuzione
Al personale del ruolo unico regionale spetta lo stipendio iniziale annuo lordo di cui alla allegata Tabella D. Nessuna retribuzione aggiuntiva è dovuta per le prestazioni sia a carattere continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario e della indennità di missione fuori sede.
Allo stesso personale spetta altresì l'aggiunta di famiglia, la indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità.
Art. 97
Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale - retributivo
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale - retributivo si articola:
a) in tre classi di stipendio di importo pari al 10% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 2 , 4 e 6 anno di servizio effettivo;
b) in cinque classi di stipendio di importo pari al 7,50% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 10 , 12 , 18 , 20 e 24 anno di servizio effettivo;
c) in aumenti periodici biennali, non riassorbibili nelle successive classi di stipendio, di importo pari al 2,50% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento dell'8 , 14 , 16 , 22 , 26 , 28 e 30 anno di servizio effettivo.
L'incremento massimo attribuibile nell'arco di 40 anni di permanenza in servizio nello stesso livello funzionale - retributivo è fissato nell'85% dello stipendio iniziale.
Art. 98
Riconoscimento economico di precedenti attività lavorative
Al personale proveniente da altre pubbliche Amministrazioni che, per pubblico concorso, accede agli impieghi regionali, viene riconosciuta, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici, un' anzianità pari al 50% di quella risultante dal servizio effettivo prestato presso l'Amministrazione di provenienza, con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle che sono previste per la qualifica funzionale regionale nella quale viene immesso.
Art. 99
Trattamento economico di missione
Il trattamento economico di missione è disciplinato con apposita legge regionale.
Art. 100
Compensi per partecipazione a commissioni
Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai collaboratori della Regione i quali, su designazione della Amministrazione regionale, o in virtù dell'ufficio ricoperto presso di essa, partecipino a commissioni di esame e simili, sono direttamente versati alla Tesoreria della Regione.
Ai collaboratori regionali interessati verrà riconosciuta l'eventuale indennità di missione ed il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione a sedute comporti prestazioni eccedenti il normale orario di ufficio.
Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissioni di esame e simili non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni di cui all'art. 36.
Le somme così introitate verranno, secondo modalità e nei limiti quantitativi da determinarsi di intesa con le rappresentanze sindacali di categoria e da stabilirsi con apposita deliberazione consiliare, destinate ad iniziative di carattere sociale a favore del personale regionale.
Art. 101
Trattamento economico in caso di passaggio a livello funzionale - retributivo superiore
Il collaboratore regionale che, a seguito di concorso, venga inquadrato in un livello funzionale - retributivo superiore percepirà la retribuzione relativa a tale livello, maggiorata dell'importo corrispondente alle classi di stipendio ed agli aumenti periodici già maturati nel precedente livello funzionale - retributivo.
Tale importo sarà trasformato, arrotondandolo per difetto, in classi di stipendio ed aumenti periodici del nuovo livello. L'anzianità non utilizzata nel livello di provenienza sarà valutata in quello nuovo, ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio ed aumenti periodici.
Art. 102
Determinazione dei valori orario e giornaliero della retribuzione e del compenso orario per prestazioni straordinarie
Il valore orario della retribuzione è determinato in base al seguente rapporto: stipendio annuo in godimento più classi di stipendio ed aumenti periodici ed eventuali indennità, diviso per il numero delle ore di servizio settimanali moltiplicate per cinquantadue.
Il valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della settimana.
Il compenso orario per prestazioni straordinarie viene determinato sulla base dell'ammontare lordo dello stipendio mensile iniziale dei rispettivi livelli funzionali - retributivi aumentato dell'indennità integrativa speciale, diviso per il coefficiente 156 e maggiorato del 25% per prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 50% per prestazioni straordinarie notturne o festive. Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno successivo.
Art. 103
Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenzaTrattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
I collaboratori regionali vengono iscritti alla Cassa pensioni dipendenti Enti locali ed all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti Locali.
Titolo IX
CESSAZIONE DEL SERVIZIO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Art. 104
Casi di cessazione del rapporto di impiego
La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione ai sensi degli artt. 69, 70 e 71 può aversi:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per dispensa;
d) per collocamento a riposo.
Art. 105
Dimissioni
Il collaboratore regionale può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta alla Giunta almeno trenta giorni prima della data in cui il collaboratore intende lasciare il servizio.
Se entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni la Giunta non ha provveduto a comunicare al collaboratore l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate.
L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata esclusivamente quando sia in corso un procedimento disciplinare a carico del collaboratore.
Si applicano, quanto alle dimissioni della collaboratrice coniugata, le norme di cui all'art. 126 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno.
Art. 106
Decadenza dall'impiego
Il collaboratore regionale incorre nella decadenza dall'impiego:
a) qualora perda la cittadinanza italiana;
b) qualora perda il godimento dei diritti civili e politici;
c) qualora non assuma servizio entro il termine prefissatogli ai sensi dell'art. 22, secondo comma;
d) nella ipotesi di cui all'art. 31;
e) quando l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.
Art. 107
Dispensa dal servizio
La dispensa dal servizio è disposta per motivi di salute, salvo che il collaboratore non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 34 della presente legge.
La dispensa dal servizio non può essere disposta se non dopo che il collaboratore abbia esaurito il periodo di aspettativa di cui all'articolo 54, tranne che in quest' ultimo caso il lavoratore non chieda la anticipazione del provvedimento di dispensa.
Art. 108
Collocamento a riposo
Il collaboratore regionale è collocato a riposo di ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio effettivo.
Titolo X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 109
Inquadramento del personale trasferito o comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di comando, alla Regione
Il personale trasferito alla Regione a norma dell' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, a norma dell'articolo 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno e del
DM 1 agosto 1972 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonchè quello comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di comando, a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, viene inquadrato, eventualmente anche in soprannumero, in uno dei livelli funzionali - retributivi previsti dall'articolo 9, sulla base delle corrispondenze indicate nella Tabella B allegata.
L'inquadramento ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di cui all'art. 120. La decorrenza agli effetti giuridici è fissata al 1 aprile 1972 o a quella posteriore data nella quale il personale ha iniziato il servizio presso la Regione. Nei confronti del personale trasferito a norma dell'art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno, la decorrenza giuridica è fissata al 1 luglio 1972. Il collaboratore il cui stato giuridico ha subito variazioni in data successiva a quelle sopraindicate, verrà inquadrato, agli effetti giuridici, dalla data della intervenuta modificazione, con facoltà, peraltro, di optare per la decorrenza generale, nel qual caso in sede di primo inquadramento non fruisce degli effetti della variazione verificatasi.
La decorrenza economica è fissata dalla data di effettivo inizio delle prestazioni presso la Regione.
Il personale delle Amministrazioni dello Stato comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di formale procedura di comando alla Regione per le esigenze della prima costituzione degli uffici, a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, è inquadrato - anche in pendenza dell'emanazione del provvedimento con il quale a mente del penultimo comma dell'art. 68 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 Sito esterno, vengono ad esso applicate le disposizioni di cui ai precedenti commi dello stesso articolo - sulla base della qualifica ad esso spettante a norma del primo comma dello stesso articolo 68.
Il personale comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di procedura di comando, viene inquadrato, a domanda, nei livelli funzionali - retributivi di cui alla presente legge.
La domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla data nella quale l'Amministrazione avrà comunicato, nel corso della procedura per l'inquadramento, la posizione economica che il collaboratore conseguirà per effetto dell'inquadramento stesso.
Qualora sia richiesto, o proposto d' ufficio, l'inquadramento nel livello funzionale - retributivo immediatamente superiore, ai sensi del successivo art. 115, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data della comunicazione del provvedimento della Commissione paritetica di cui all'art. 115, primo comma.
Art. 110
Valore parametrale attribuito ai livelli funzionali - retributivi in sede di primo inquadramento
Ai livelli funzionali - retributivi, nei quali a norma dell'art. 109 viene inquadrato in sede di primo inquadramento il personale di cui allo stesso articolo, sono attribuiti, tenuto conto dei benefici previsti dall'art. 68 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 Sito esterno, i parametri sotto indicati:
1 livello: parametro 100 stipendio annuo lordo 1.250.000
2 livello: parametro 145 stipendio annuo lordo 1.812.500
3 livello: parametro 175 stipendio annuo lordo 2.187.500
4 livello: parametro 225 stipendio annuo lordo 2.812.500
5 livello: parametro 275 stipendio annuo lordo 3.437.500
6 livello: parametro 315 stipendio annuo lordo 3.937.500
7 livello: parametro 360 stipendio annuo lordo 4.500.000
Per il personale indicato all'articolo 109 la progressione economica di cui all'art. 97 opera sui parametri che il comma precedente attribuisce ai diversi livelli funzionali - retributivi.
Art. 111
Inquadramento del personale assunto con contratto a termine
Il personale assunto con contratto a termine attualmente alle dipendenze della Regione o il cui procedimento di assunzione abbia avuto inizio alla data di adozione della presente legge, viene inquadrato, previo accertamento di idoneità, nei livelli funzionali - retributivi di cui alla presente legge contestualmente al personale di cui all'art. 109, se il servizio già prestato è di durata pari o superiore ad un anno, o al termine del periodo di un anno di servizio.
L'inquadramento viene effettuato sulla base delle corrispondenze fissate nell'allegata Tabella B, corrispondenze individuabili con riferimento o alla qualifica del Comune di Bologna il cui valore parametrale è stato assunto quale retribuzione per il periodo di assunzione a termine o a quella qualifica dello stesso Ente adottata per la determinazione del compenso per prestazioni straordinarie, quando la retribuzione per il periodo di assunzione a termine non risulti determinata in piena corrispondenza ad un valore parametrale del medesimo Comune.
L'inquadramento ha effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti di inquadramento di cui al primo comma.
Al personale in questione vengono applicate le norme relative alla decorrenza giuridica stabilite dall' art. 109.
Ai livelli funzionali - retributivi nei quali viene inquadrato il personale di cui al presente articolo sono attribuiti i parametri di cui all'art. 110.
L'accertamento di idoneità di cui al primo comma verrà effettuato da una commissione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composta dall'Assessore nel cui settore il personale in questione è stato impiegato, da due esperti appartenenti all'Amministrazione regionale, da un rappresentante sindacale. Nel caso che il personale assunto a contratto abbia prestato servizio presso il Consiglio regionale l'Assessore sarà sostituito da un consigliere regionale designato dall'Ufficio di Presidenza.
L'accertamento verterà su un colloquio o prova pratica e dovrà tenere conto delle risultanze del periodo di lavoro già prestato.
Art. 112
Anzianità di servizio
In sede di primo inquadramento ed ai soli effetti economici la Regione riconosce al personale di cui all'art. 109 il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza con le seguenti modalità: 100% per il servizio effettuato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento, 80% per il servizio effettuato in carriere inferiori.
E' pure valutato per intero il servizio prestato in enti di diritto pubblico soppressi, i cui dipendenti sono stati inquadrati con provvedimento legislativo nei ruoli dello Stato.
Gli effetti economici del riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo hanno applicazione: per il 50% dalla data stabilita dall'art. 109 per la decorrenza economica dell'inquadramento, per il 25% dal 1 gennaio 1974 e per il residuo 25% dal 1 gennaio 1975.
L'attribuzione differita al 1 gennaio 1974 ed al 1 gennaio 1975 viene anticipata nel caso di presentazione da parte del collaboratore regionale di domanda di collocamento a riposo. In tale caso l'attribuzione degli aumenti periodici differiti alle date sopraindicate viene effettuata dal trentesimo giorno antecedente a quello indicato dall'interessato per il proprio collocamento a riposo.
Il disposto del 3 comma del presente articolo non si applica al personale che, nell'ente di provenienza, ha già ottenuto il riconoscimento, agli effetti economici, di una anzianità di servizio la quale, valutata a norma dell'articolo 97, comporta una progressione economica superiore al 50%. Gli effetti economici del riconoscimento di cui al primo comma si applicano in tal caso come segue:
- alla data stabilita dall'art. 109 per la decorrenza economica dell'inquadramento viene liquidata, in luogo del 50%, la maggior percentuale da determinarsi in base all'anzianità già riconosciuta nell' ente di provenienza, valutata con i criteri dell' art. 97;
- al 1 gennaio 1974 viene liquidata la metà della eventuale differenza fra il 100% e la percentuale di cui al punto che precede ed il residuo al 1 gennaio 1975.
Art. 113
Trattamento economico ad esaurimento
Agli Ispettori generali ed ai Direttori di divisione trasferiti o comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato a norma degli articoli 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, e 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, ai quali, ai sensi dell'art. 68 del DPR 30- 6- 1972, n. 748 Sito esterno, viene attribuita la qualifica di dirigente superiore, è mantenuto ad esaurimento il trattamento economico stabilito per detta qualifica dallo stesso DPR, n. 748, con le modalità previste nel medesimo decreto.
Lo stipendio del personale con trattamento ad esaurimento è soggetto ad aumenti periodici biennali illimitati del 2,50%.
I dirigenti superiori sono inquadrati nel settimo livello funzionale - retributivo stabilito dalla presente legge.
I dirigenti superiori, in sede di primo inquadramento, possono optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al settimo livello, mantenendo come assegno personale da riassorbirsi con i futuri miglioramenti la eventuale differenza tra il trattamento ad esaurimento e quello del settimo livello.
Il trattamento giuridico dei dirigenti superiori è quello previsto negli articoli che precedono, fatto salvo il disposto dell'art. 20 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 Sito esterno, concernente l'orario di lavoro e le prestazioni straordinarie, che viene recepito dalla presente legge ed applicato nei confronti dei dirigenti superiori che mantengono la posizione ad esaurimento.
I segretari generali di seconda classe ai quali, a norma della tabella D allegata al DPR 23 giugno 1972, n. 749 Sito esterno, viene attribuita la qualifica di primo dirigente, sono inquadrati al sesto livello funzionale - retributivo.
Ad essi vengono applicate le disposizioni di cui ai commi precedenti nelle quali i richiami al settimo livello devono intendersi sostituiti dai richiami al sesto livello.
Art. 114
Assegno ad personam
Il personale trasferito, comandato o temporaneamente assegnato in attesa di comando, il cui trattamento economico, determinato a norma degli articoli 109 e 112, risulti inferiore a quello ad esso riconosciuto presso l'Amministrazione di provenienza, mantiene la differenza come assegno " ad personam " riassorbibile con i futuri miglioramenti.
L'assegno " ad personam " è riconosciuto come pensionabile a condizione che lo stesso beneficio sia già riconosciuto presso l'Amministrazione di provenienza per la quota di retribuzione che viene a determinare il superamento del trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento.
Art. 115
Provvidenza di primo inquadramento
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupa da almeno 9 mesi posizioni funzionali assolutamente non corrispondenti con la descrizione dei compiti e delle mansioni che l'art. 11 attribuisce al livello funzionale retributivo nel quale detto personale deve essere inquadrato a norma della Tabella B allegata alla presente legge, può essere inquadrato nel livello funzionale retributivo immediatamente superiore, previa valutazione di una Commissione a partecipazione paritetica di esperti nominati dal Consiglio regionale e di rappresentanti sindacali, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il numero dei componenti la Commissione è determinato dal Consiglio regionale, il quale può altresì disporre che la Commissione stessa si suddivida in più sottocommissioni.
La Commissione cui spetta la valutazione dei collaboratori assegnati all'Ufficio di Presidenza viene integrata da un membro designato dallo stesso Ufficio di Presidenza.
L'accertamento può essere promosso, a domanda dell'interessato, o su proposta della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, entro 20 giorni dalla data nella quale l'Amministrazione, nel corso della procedura per l'inquadramento, avrà comunicato, a norma dell'art. 109, ultimo comma, la posizione giuridico - economica, che il collaboratore conseguirà per effetto dell'inquadramento stesso.
L'esame delle domande o proposte di inquadramento, di cui al primo comma, deve essere ultimato entro 50 giorni dal termine di cui al comma precedente.
Le domande dei singoli e le proposte della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza vengono rese note al gruppo di lavoro o ai componenti dell'Ufficio al quale appartiene il collaboratore interessato. Analogamente vengono resi noti gli atti della Commissione.
Art. 116
Incarico di coordinatore
L'incarico di coordinatore, fino all'entrata in vigore della legge sull'organizzazione degli uffici, può essere attribuito anche a collaboratori appartenenti al sesto livello. Al collaboratore incaricato delle funzioni di coordinatore viene, per la durata dell'incarico, corrisposta la retribuzione da esso percepita nel sesto livello funzionale - retributivo, maggiorata del 20%.
Il rinnovo dell'incarico previsto dal secondo comma dell'art. 10 può essere disposto soltanto per il collaboratore che abbia conseguito l'inquadramento al settimo livello funzionale - retributivo.
Art. 117
Esonero dal periodo di prova
Il personale regionale inserito nel ruolo unico in sede di primo inquadramento o a seguito dei concorsi di trasferimento di cui all'art. 121, viene esonerato dal periodo di prova.
Art. 118
Numero dei posti del ruolo unico provvisorio e determinazione dei posti vacanti
Il numero dei posti del ruolo unico regionale e la loro ripartizione nei livelli funzionali - retributivi saranno determinati, come previsto dall'art. 12, dalla legge sull'organizzazione degli uffici.
Fino all'entrata in vigore di tale legge, il ruolo unico regionale ha carattere provvisorio. Esso è costituito da n. 2180 posti distribuiti nei livelli funzionali - retributivi come indicato nella Tabella C allegata.
Il numero dei posti vacanti, per la copertura dei quali il Consiglio regionale può indire concorsi a norma degli artt. 122 e 123, è determinato per ogni livello funzionale - retributivo dalla differenza fra il numero dei posti indicati nella Tabella C allegata e quello del personale inquadrato in base al disposto degli artt. 109, 111, 115.
Se in conseguenza del predetto inquadramento - il quale, a mente dell'art. 109, può anche comportare la collocazione in alcuni livelli di personale in soprannumero
rispetto a quello previsto dalla Tabella C allegata
- venisse a determinarsi in qualche livello il totale esaurimento dei posti previsti o la riduzione di quelli disponibili al di sotto del 10%, o del 20% con riferimento al sesto e settimo livello, di quelli stabiliti, il Consiglio regionale potrà egualmente indire i concorsi di cui agli articoli 122 e 123 anche per tali livelli alla condizione che, oltre a non superare il numero complessivo dei posti vacanti nel ruolo provvisorio, le eventuali nuove assunzioni siano effettuate in numero non superiore al 10%, o al 20% per il sesto e settimo, dei posti attribuiti ad ogni singolo livello dalla Tabella C allegata.
Art. 119
Comandi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni
Successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore di quella sull'organizzazione degli uffici, la Giunta regionale può richiedere ad Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici il comando di personale di ruolo alle loro dipendenze.
Il numero complessivo di personale comandato non può eccedere il 20% dei posti vacanti rispetto a quelli fissati nella Tabella C allegata.
Art. 120
Provvedimento di inquadramento
L'inquadramento viene disposto con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Il provvedimento deve indicare per ogni collaboratore regionale il livello funzionale - retributivo nel quale viene inquadrato, le classi di stipendio e gli aumenti periodici che gli vengono riconosciuti.
Il provvedimento, prima di essere proposto dalla Giunta al Consiglio regionale per l'approvazione, deve essere sottoposto al parere delle rappresentanze sindacali di categoria che possono avanzare osservazioni e richiedere modifiche al testo proposto. La proposta della Giunta deve motivare l'eventuale mancato accoglimento di dette richieste di modifica.
Art. 121
Concorsi di trasferimento
Sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge la metà dei posti comunque disponibili nei singoli livelli funzionali - retributivi, dopo effettuato l'inquadramento del personale, viene conferita mediante appositi concorsi di trasferimento riservati al personale statale trasferito ad altre Regioni a statuto ordinario a norma dei decreti delegati di trasferimento.
Il personale statale trasferito ad altre Regioni può concorrere per la copertura dei posti disponibili nel livello funzionale - retributivo in cui sarebbe stato inquadrato, sulla base della qualifica ricoperta e del ruolo di appartenenza, se fosse stato trasferito alla Regione Emilia - Romagna alla data prevista dai citati
DDPPRR per il trasferimento del personale. La corrispondenza fra qualifiche e livelli è quella stabilita nella tabella B allegata.
I provvedimenti necessari per indire ed espletare i concorsi di trasferimento di cui al primo comma del presente articolo, sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 122
Concorsi pubblici
Fino all'entrata in vigore della legge sull'organizzazione degli Uffici la Giunta può proporre al Consiglio regionale di indire, in corrispondenza di indilazionabili necessità, concorsi per coprire posti vacanti nei livelli funzionali - retributivi previsti dalla presente legge, inserendo in tal caso nel provvedimento la descrizione delle qualifiche funzionali, corredate dal relativo profilo, per le quali vengono indetti i concorsi.
Art. 123
Concorsi interni
Il Consiglio regionale, entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, può bandire su proposta della Giunta, per la copertura di non più del 40% dei posti vacanti determinati a norma dell'articolo 15, concorsi riservati a quel personale ancora dipendente dalla Regione alla data del bando, che sia stato inserito nei livelli funzionali - retributivi in sede di primo inquadramento.
Ai concorsi interni si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16.
I concorsi interni di cui al presente articolo vengono svolti con le stesse modalità stabilite dall'art. 19.
Art. 124
Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
La Regione riconosce, per quanto le compete, al personale di cui agli articoli 109 e 111 della presente legge, l'anzianità ed il servizio utili a pensione, compresi quelli riscattati, o che saranno riscattati, assumendo per quanto di sua spettanza i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nelle more del perfezionamento della ricostituzione delle singole posizioni assicurative presso la Cassa pensioni, la Regione garantisce e liquida al collaboratore, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione pari ai quattro quinti di quello che la Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio.
Art. 125
Congedi straordinari in caso di affidamento di minori a scopo di adozione
Il collocamento in congedo per maternità della durata di tre mesi si estende alle collaboratrici che abbiano ottenuto in affidamento a scopo di adozione un minore indipendentemente dalla sua età con provvedimento amministrativo o giurisdizionale; inoltre, quando il minore all'atto dell'affidamento non ha compiuto i 3 anni, le collaboratrici hanno diritto di usufruire dei benefici stabiliti dalla legge di tutela delle lavoratrici madri.
Art. 126
Integrazioni al premio di fine servizio
La Regione Emilia - Romagna assume a proprio carico l'onere corrispondente all'eventuale danno patrimoniale che può colpire il personale proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o da altre Amministrazioni nel caso che l'indennità di fine servizio da liquidarsi dall'INADEL risulti di importo inferiore a quella che sarebbe stata liquidata dall'ente previdenziale di provenienza, sulla base dei contributi già versati dal personale in questione al rispettivo ente.
Art. 127
Norme finanziarie
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'inquadramento del personale di cui agli artt. 109 e 111 ammontanti a L.8.105.000.000 per gli esercizi finanziari 1972 e precedenti e Lire 11.940.000.000 per l'esercizio finanziario 1973, comprensive di tutte le somme erogate od in via di erogazione al personale dipendente, e di quelle rimborsate od in via di rimborso agli enti di provenienza, fanno carico:
quanto a L.8.105.000.000, di cui L.530.000.000 per oneri riflessi a carico del personale dipendente, ai capitoli di spesa n. 00100, 04300, 04320, 04330, 07200, 07250, 95100, relativi agli stanziamenti di spesa per il personale per l'esercizio finanziario 1972.
A tal fine gli stanziamenti dei capitoli 04300, 04320, 07200 e 95100 vengono aumentati rispettivamente di L.150.000.000, L.415.000.000, L.100.000.000 e Lire 65.000.000 mediante storno dai seguenti capitoli di spesa del Bilancio per l'esercizio 1972: Capitolo 04800 per L.200.000.000; Capitolo 05700 per Lire 25.000.000; Capitolo 07700 per L.20.000.000; Capitolo 46600 per L.20.000.000; mediante prelevamento della somma di L.55.000.000 dal fondo di cui al Cap. 75100; mediante la iscrizione sul Capitolo di Entrata n. 08100 di una maggiore entrata di L.345.000.000 corrispondente agli oneri riflessi a carico del personale e mediante la iscrizione nella parte entrata delle Contabilità speciali, nello stabilimento speciale relativo al Fondo per la formazione professionale dei lavoratori di una nuova entrata di L.65.000.000 corrispondente agli oneri riflessi a carico del personale dipendente;
quanto a L.11.940.000.000, di cui L.885.000.000 di oneri riflessi a carico del personale dipendente, ai seguenti capitoli di spesa per il personale inseriti sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1973;
quanto a L.470.000.000 al Capitolo 00250, il cui stanziamento è stato elevato di L.40.000.000 mediante prelevamento dal Fondo di cui al capitolo 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973;
quanto a L.7.965.000.000 al Capitolo 04340, il cui stanziamento è stato elevato di L.3.565.000.000;
mediante prelevamento di L.1.400.000.000 dal Fondo di cui al Cap. 75100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973; mediante prelevamento di L.250 milioni dal Fondo di cui al Cap. 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973; mediante la riduzione di L.420.000.000 ai sensi dell'art. 1 della Legge 27- 2- 1955 n. 64 Sito esterno del Fondo indiviso di cui al cap. 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 il cui stanziamento era stato destinato anche al finanziamento della presente legge, come da elenco n. 2 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio stesso; mediante la iscrizione di una maggiore entrata di Lire 450.000.000 sul Capitolo 08100 del bilancio per l'esercizio 1973 " ritenute per oneri riflessi a carico del personale " corrispondenti agli oneri riflessi a carico del personale dipendente e mediante la iscrizione di maggiori e nuove entrate ai capitoli 01100, 06350, 06200 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973, rispettivamente di L.205.000.000, L.200.000.000 e L.640.000.000; quanto a L.730.000.000 al Capitolo 04345; quanto a L.205.000.000 al Capitolo 04360;
quanto a L.830.000.000 al Capitolo 07210, il cui stanziamento è stato elevato di L.210.000.000 mediante prelevamento di pari somma dal Fondo di cui al cap. 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973; quanto a L.60.000.000 al Capitolo 07215;
quanto a L.1.680.000.000 al Capitolo 95110 delle contabilità speciali il cui stanziamento viene assestato attraverso lo storno di L.200 milioni a favore del Cap. 95200 dello stesso stabilimento speciale.
La nuova entrata di L.125.000.000 relativa agli oneri riflessi a carico del personale conseguente alla applicazione della presente legge viene iscritta nella parte entrata delle Contabilità speciali, nello stabilimento speciale relativo al Fondo per la formazione professionale dei lavoratori e viene parimenti destinata ad elevare ulteriormente lo stanziamento del Cap. 95200 della parte spesa dello stesso stabilimento speciale.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell' art. 113 della presente legge valutati rispettivamente in L.720.000.000 nell'esercizio 1974 rispetto all'esercizio 1973 ed in L.720.000.000 nell'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l'Amministrazione regionale fa fronte con il maggior gettito della tassa regionale di circolazione, che a partire dall'1 gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25% devoluto a tutto il 31 dicembre 1972, a termini del combinato disposto del secondo e dell' ultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Art. 128
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973
Sito esterno
Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972, la cui durata è stata protratta al 31 dicembre 1973 ai sensi della legge 30 marzo 1973, n. 93 Sito esterno sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
a)Variazioni in aumento:
Cap.08100 " Ritenute per oneri riflessi a carico del personale dipendente " (Partite che si compensano con la spesa) Da L.120.000.000 a L.485.000.000 in + L.345.000.000
Cap.45130 " Ritenute per oneri riflessi a carico del personale dipendente dagli ex INIASA, INAPLI, ENALC " (Partite che si compensano con la spesa) in + L.65.000.000
Totale maggiori entrate L.410.000.000
PARTE SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap.04300 " Spese per il personale " Da L.1.525.880.024 a L.1.675.880.024 in + L.150.000.000
Cap. 04320 " Spese di personale ed accessorie relative al personale statale trasferito coi decreti delegati " Da L.4.720.000.000 a L.5.135.000.000 in + L.415.000.000
Cap. 07200 " Spese per il personale " Da L.742.500.000 a L.842.500.000 in + L.100.000.000
Cap. 95100 " Gestione del Fondo per la formazione professionale dei lavoratori, degli apprendisti e del Fondo per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili( FAPL) " Da L.4.840.973.460 a L.4.905.973.460 in + L.65.000.000
Totale maggiori spese L.730.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap. 04800 " Spese d' ufficio " Da L.526.700.000 a L.326.700.000 in - L.200.000.000
Cap. 05700 " Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo del parco autovetture " Da L.120.000.000 a L.95.000.000 in - L.25.000.000
Cap. 07700 " Spese d' ufficio " Da L.109.000.000 a L.89.000.000 in - L.20.000.000
Cap. 46600 " Fondo per spese impreviste " Da L.20.000.000 a L. 0 in - L.20.000.000
Cap. 75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " Da L.55.000.000 a L. 0 in - L.55.000.000
Totale minori spese L.320.000.000
Il capitolo 48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " del bilancio per l'esercizio 1972 è ridotto della somma di L.420.000.000 a favore del capitolo 04340 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali " del Bilancio per l'esercizio 1973, ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 febbraio 1955, n. 64.
All'elenco n. 2 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 è apportata la seguente variazione:
a) Variazione in diminuzione:
-Progetto di legge regionale per l'inquadramento del personale meno L.350 milioni
-Progetto di legge regionale per l'istituzione di un centro ricerche e programmazione per la formazione professionale permanente meno L.10 milioni
-Progetto di legge regionale per la costituzione dell' istituto regionale di sanità " meno L.10 milioni
-Progetto di legge regionale per la costituzione dell' Ente di sviluppo agricolo meno L.50 milioni
Totale riduzione cap. 48100 L.420 milioni
All'elenco n. 3 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 è apportata la seguente variazione:
a) Variazione in diminuzione:
Progetto di legge regionale per l'Azienda Valli di Comacchio meno L.30 milioni
Progetto di legge regionale relativo alla costituzione di una società per la Cispadana e connesse aree di sviluppo economico meno L.15 milioni
Progetto di legge regionale relativo alla costituzione di una società per il sistema portuale di Ravenna in funzione dell'entroterra emiliano - romagnolo meno L.10 milioni
Totale riduzione Cap. 75100 L.55 milioni
Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
a) variazioni in aumento:
Cap.01100 " Tasse sulle concessioni regionali " Da L.90.000.000 a L.295.000.000 in + L.205.000.000
Cap.06350 " Pene pecuniarie per infrazioni alle norme relative ai tributi regionali " (Legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1) (Categoria 2a - Titolo III) in + L.200.000.000
Cap.06200 " Interessi attivi su depositi di somme eccedenti il normale fabbisogno di cassa " Da L.1.000.000.000 a L.1.640.000.000 in + L.640.000.000
Cap.08100 " Ritenute per oneri riflessi a carico del personale " (Partite che si compensano con la spesa) Da L.300.000.000 a L.750.000.000 in + L.450.000.000
Cap.45130 " Ritenute per oneri riflessi a carico del personale dipendente dagli ex INIASA, INAPLI, ENALC " (Partite che si compensano con la spesa) in + L.125.000.000
Totale maggiori entrate L.1.620.000.000
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.00250 " Spese per il personale addetto al Consiglio regionale " Da L.430.000.000 a L.470.000.000 in + L.40.000.000
Cap.04340 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali " Da L.4.400.000.000 a L.7.965.000.000 in + L.3.565.000.000
Cap.07210 " Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali " Da L.620.000.000 a L.830.000.000 in + L.210.000.000
Cap.95200 " Contributi ad Enti, associazioni, organizzazioni per la istruzione artigiana, la formazione professionale dei lavoratori, degli apprendisti, e orientamento e qualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, e spese connesse con l'attuazione dei corsi rivolti ad agevolare la partecipazione dei giovani lavoratori.Artt. 45, 46, 48, 53, 54, 55 Legge 29- 4- 1949, n. 264 Sito esterno; art. 2 Legge 4- 5- 1951, n. 456 Sito esterno; art. 4 Legge 2- 4- 68, n. 424 Sito esterno; Legge 19- 1- 1955, n. 25 Sito esterno modificata dall'art. 16 Legge 8- 7- 1956, n. 706 Sito esterno; Legge 13- 10- 1969, n. 753 Sito esterno; DL 30- 1 - 1971, n. 5 Sito esterno convertito con modificazioni in Legge 30- 3- 1971, n. 424 Sito esterno " Da L.2.090.973.460 a L.2.415.973.460 in + L.325.000.000
Totale maggiori spese Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno L.4.140.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " in - L.500.000.000
Cap.75100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " in - L.1.400.000.000
Cap.95119 " Spesa per il personale degli ex Enti ENALC, INIASA, INAPLI " Da L.2.000.000.000 a L.1.800.000.000 in - L.200.000.000
Totale minori spese L.2.100.000.000
All'elenco n. 2 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è apportata la seguente variazione:
a) Variazioni in diminuzione:
Progetto di legge regionale per l'inquadramento del personale in - L.500.000.000
Totale riduzione capitolo 48100 L.500.000.000
All'elenco n. 3 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazioni in diminuzione:
Progetto di legge regionale per interventi a favore di enti locali o loro consorzi per opere per il miglioramento e l'ammodernamento degli impianti e per il potenziamento delle strutture sanitarie degli stabilimenti termali meno L.100.000.000
Progetto di legge regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di programmi di intervento in esecuzione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, relativi alle iniziative delle forme associate dei commercianti al dettaglio e della cooperazione di consumo meno L.100.000.000
Progetto di legge regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di programmi di intervento in esecuzione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, relativi alle iniziative delle forme associate dei commercianti al dettaglio e della cooperazione di consumo meno L.100.000.000
Progetto di legge regionale per l'incremento della produzione zootecnica, con particolare riferimento al settore bovino meno L.1.100.000.000
Progetto di legge regionale per contributi su mutui a favore della cooperazione a proprietà indivisa meno L.100.000.000
Totale riduzione cap. 75100 L.1.400.000.000
Le tabelle A, B, C e D, sono state acquisite dopo la clausola sanzionatoria

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 luglio 1973

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