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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 agosto 1973, n. 28

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LETTERA F) DEL COMMA 1 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 4 agosto 1973

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il potere di cui alla lettera f) del comma 1 dell' art. 2 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, comprende anche le nomine dei membri dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza precedentemente demandate ai Prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli Statuti o delle tavole di fondazione.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 agosto 1973

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