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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 29

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 14 agosto 1973

Art. 14
Per l'esercizio 1973, al finanziamento delle spese in conto capitale di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 per complessive lire 1.400.000.000, si provvede con l'iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso e l'iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ", quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Al finanziamento della spesa di lire 50.000.000, di cui all'art. 9, per l'esercizio 1973 si provvede con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100.
Al finanziamento delle spese in conto interessi, di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, si provvede attraverso la iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 e dei successivi.
Alle maggiori spese di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1974, di lire 450.000.000 nell'esercizio 1975, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1976, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1977, rispettivamente nei confronti dell' esercizio immediatamente precedente, calcolate non tenendo conto della spesa di lire 1.400.000.000 dell' esercizio 1973 finanziata con mezzi straordinari, la Regione fa fronte: per il 1974 con il maggiore gettito della tassa di circolazione, di cui, a partire dal 1974, è previsto il raddoppio della quota di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno; per il 1975 e 1976, con il previsto incremento naturale del tributo stesso.

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