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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 29

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 14 agosto 1973

Art. 6
Le iniziative attuate con le agevolazioni previste dalla presente legge devono essere in armonia, ove esista, con le linee del piano zonale di sviluppo.
Le provvidenze di cui agli articoli precedenti si applicano alle aziende agricole, singole od associate, che siano in grado di conseguire, sulla base di un piano programmatico di sviluppo, una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione ed adeguati livelli di reddito.
Non possono essere ammesse ai benefici della presente legge le aziende che prevedano cicli di allevamento di bovini da carne con pesi di macellazione inferiori a kg. 400. Sono pure escluse, dai benefici predetti, le aziende per l'allevamento di bovini da carne che non siano in grado di soddisfare, con la produzione aziendale, almeno il 40% del fabbisogno alimentare dei bovini allevati.

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