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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale22/04/1993
2. Testo Coordinato22/04/1993

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/08/1973

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 29

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 14 agosto 1973

Art. 10
La Giunta regionale, l'Assessorato regionale alla agricoltura e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, secondo i limiti e le modalità di seguito indicati:
a) applicazione art. 2
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'istruttoria, concessione e liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 50 milioni, sentito il preventivo parere della Commissione provinciale costituita ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura provvede all'istruttoria, concessione e liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 50 e fino a 150 milioni, previo rapporto informativo del competente ispettorato provinciale e parere della Commissione provinciale richiamata precedentemente.
La Giunta regionale provvede, per opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 150 milioni, alla formazione di un programma di intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
La stessa Giunta provvederà alle successive fasi di concessione e liquidazione.
b) applicazione art. 3
La Giunta regionale provvede alla formulazione di un programma di intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente. La stessa Giunta provvederà alle successive fasi di concessione e liquidazione.
c) applicazione art. 5
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione.
Per gli acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 20 e sino a 50 milioni dovrà esprimere il proprio parere la Commissione provinciale citata alla lettera a).
Per gli importi di spesa preventivata superiore ai 50 milioni, oltre al parere della Commissione provinciale, gli ispettorati provinciali dovranno richiedere l'assenso dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, prima della emissione del nulla - osta.

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