Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 18/07/2014 | ||
2. | 25/03/2004 | ||
3. | 01/06/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/08/1973
LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 29
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 14 agosto 1973
Art. 11
Sulle iniziative di cui all'art. 3 ha facoltà di esprimersi la Provincia competente per territorio, entro 20 giorni dal ricevimento di copia delle domande di finanziamento.
Hanno pure facoltà di esprimersi, sulle iniziative ricadenti nel territorio di competenza, le Comunità montane istituite ai sensi della legge nazionale del 3 dicembre 1971, n. 1102, entro il termine stabilito nel precedente comma.