LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 29
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 14 agosto 1973
Art. 5
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad imprenditori agricoli singoli od associati e a cooperative agricole, contributi in conto interessi per la concessione di prestiti fino a 5 anni per l'acquisto di bestiame bovino nonchè di attrezzature zootecniche. Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dall' istituto finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 2%, secondo le modalità previste dall'art. 16 lettera a) della legge 2 giugno 1961, n. 454 .
I contributi in conto interesse di cui al presente articolo saranno concessi con priorità per l'acquisto di bestiame bovino da allevamento e per quello destinato a ricostituire gli allevamenti nei casi di cui all'art. 2 del DM 1 giugno 1968.