Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 29/09/2022 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/08/1973
LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 29
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 14 agosto 1973
Art. 8
In armonia con le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , la Regione è autorizzata a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico regionale, intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici.
Verrà data priorità alla realizzazione di uno o più centri regionali per la produzione e l'allevamento di fattrici da carne.
La progettazione e l'esecuzione di detti impianti può essere affidata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare " Agricoltura ", in occasione all'Ente di Sviluppo, a cooperative o loro consorzi nonchè ad associazioni di produttori agricoli.
La gestione è affidata a cooperative o a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonchè a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico, sulla base di apposita convenzione approvata dal Consiglio regionale.
L'approvazione dei progetti e dei relativi piani finanziari spetta al Consiglio regionale.