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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale29/09/2022

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/08/1973

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 29

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 14 agosto 1973

Art. 8
In armonia con le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, la Regione è autorizzata a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico regionale, intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici.
Verrà data priorità alla realizzazione di uno o più centri regionali per la produzione e l'allevamento di fattrici da carne.
La progettazione e l'esecuzione di detti impianti può essere affidata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare " Agricoltura ", in occasione all'Ente di Sviluppo, a cooperative o loro consorzi nonchè ad associazioni di produttori agricoli.
La gestione è affidata a cooperative o a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonchè a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico, sulla base di apposita convenzione approvata dal Consiglio regionale.
L'approvazione dei progetti e dei relativi piani finanziari spetta al Consiglio regionale.

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