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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 29

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 14 agosto 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna con la presente legge si propone, favorendo il potenziamento delle strutture e delle attività produttive nelle aree di consolidata tradizione zootecnica nonchè in quelle in cui se ne vengono maturando le condizioni, di incrementare la produzione zootecnica e in particolare quella bovina.
Gli interventi finanziari, secondo le modalità e nei limiti di autorizzazione della spesa di cui ai successivi articoli, verranno effettuati avendo come riferimento gli orientamenti programmatici della Regione, la ristrutturazione delle aziende agricole singole o associate, nonchè l'incremento del reddito agricolo.
Art. 2
Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera
a) dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, nonchè per l'attuazione di interventi di miglioramento fondiario direttamente connessi alla realizzazione o al potenziamento produttivo delle attrezzature zootecniche, alle aziende agricole che abbiano raggiunto o dimostrino di poter raggiungere un prevalente indirizzo zootecnico, può concedersi alternativamente:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40%;
b) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3%.
Nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nelle zone depresse delimitate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 Sito esterno, la percentuale di contributo di cui alla lettera a) può essere elevata al 50% e il tasso di interesse a carico dei beneficiari per i mutui di cui alla lettera b) sarà ridotto al 2%.
Quando la spesa preventivata supera i 30 milioni di lire, può concedersi il solo mutuo agevolato di cui alla precedente lettera b).
Art. 3
Per la costruzione, ammodernamento e potenziamento di:
a) stalle sociali;
b) organici complessi zootecnici, realizzati da cooperative di conduzione terreni;
c) centri di allevamento a carattere interaziendale;
può concedersi, oltre al contributo di cui alla lettera
a) dell'art. 2, anche il mutuo agevolato di cui alla lettera b) dello stesso art. 2 sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.
Le maggiori agevolazioni contributive e creditizie, previste per le zone di cui al secondo comma del precedente articolo 2, si applicano anche agli interventi previsti nel presente articolo.
Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse prioritariamente ad organismi costituiti in prevalenza da imprenditori agricoli diretto - coltivatori ed a cooperative agricole di conduzione terreni composte da manuali lavoratori della terra.
Art. 4
Nelle zone riconosciute montane ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni, sono finanziabili a favore degli stessi soggetti previsti nei precedenti articoli, con gli interventi di cui ai precedenti artt. 2 e 3, anche le opere di conversione colturale e quante necessitino per la produzione zootecnica, volte alla costituzione od al potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo - pastorale.
Art. 5
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad imprenditori agricoli singoli od associati e a cooperative agricole, contributi in conto interessi per la concessione di prestiti fino a 5 anni per l'acquisto di bestiame bovino nonchè di attrezzature zootecniche. Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dall' istituto finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 2%, secondo le modalità previste dall'art. 16 lettera a) della legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno.
I contributi in conto interesse di cui al presente articolo saranno concessi con priorità per l'acquisto di bestiame bovino da allevamento e per quello destinato a ricostituire gli allevamenti nei casi di cui all'art. 2 del DM 1 giugno 1968.
Art. 6
Le iniziative attuate con le agevolazioni previste dalla presente legge devono essere in armonia, ove esista, con le linee del piano zonale di sviluppo.
Le provvidenze di cui agli articoli precedenti si applicano alle aziende agricole, singole od associate, che siano in grado di conseguire, sulla base di un piano programmatico di sviluppo, una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione ed adeguati livelli di reddito.
Non possono essere ammesse ai benefici della presente legge le aziende che prevedano cicli di allevamento di bovini da carne con pesi di macellazione inferiori a kg. 400. Sono pure escluse, dai benefici predetti, le aziende per l'allevamento di bovini da carne che non siano in grado di soddisfare, con la produzione aziendale, almeno il 40% del fabbisogno alimentare dei bovini allevati.
Art. 7
I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge sono assistiti, se ed in quanto applicabile, dalla garanzia sussidiaria del " Fondo interbancario di Garanzia ", di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 8
In armonia con le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, la Regione è autorizzata a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico regionale, intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici.
Verrà data priorità alla realizzazione di uno o più centri regionali per la produzione e l'allevamento di fattrici da carne.
La progettazione e l'esecuzione di detti impianti può essere affidata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare " Agricoltura ", in occasione all'Ente di Sviluppo, a cooperative o loro consorzi nonchè ad associazioni di produttori agricoli.
La gestione è affidata a cooperative o a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonchè a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico, sulla base di apposita convenzione approvata dal Consiglio regionale.
L'approvazione dei progetti e dei relativi piani finanziari spetta al Consiglio regionale.
Art. 9
In armonia con le finalità di cui all'art. 4 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, al fine di indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici nel settore zootecnico, ed al fine di riorganizzare alcuni comparti zootecnici, la Giunta regionale può compiere studi di progetti speciali.
Detti studi possono anche essere affidati, sentito il parere della Commissione consiliare competente, ad organismi specializzati nel settore zootecnico.
Gli studi di progetti speciali dovranno avere come punto di riferimento gli obiettivi programmatici regionali, valutati nell'ambito ed in armonia con le direttive comunitarie.
Art. 10
La Giunta regionale, l'Assessorato regionale alla agricoltura e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, secondo i limiti e le modalità di seguito indicati:
a) applicazione art. 2
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'istruttoria, concessione e liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 50 milioni, sentito il preventivo parere della Commissione provinciale costituita ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura provvede all'istruttoria, concessione e liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 50 e fino a 150 milioni, previo rapporto informativo del competente ispettorato provinciale e parere della Commissione provinciale richiamata precedentemente.
La Giunta regionale provvede, per opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 150 milioni, alla formazione di un programma di intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
La stessa Giunta provvederà alle successive fasi di concessione e liquidazione.
b) applicazione art. 3
La Giunta regionale provvede alla formulazione di un programma di intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente. La stessa Giunta provvederà alle successive fasi di concessione e liquidazione.
c) applicazione art. 5
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione.
Per gli acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 20 e sino a 50 milioni dovrà esprimere il proprio parere la Commissione provinciale citata alla lettera a).
Per gli importi di spesa preventivata superiore ai 50 milioni, oltre al parere della Commissione provinciale, gli ispettorati provinciali dovranno richiedere l'assenso dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, prima della emissione del nulla - osta.
Art. 11
Sulle iniziative di cui all'art. 3 ha facoltà di esprimersi la Provincia competente per territorio, entro 20 giorni dal ricevimento di copia delle domande di finanziamento.
Hanno pure facoltà di esprimersi, sulle iniziative ricadenti nel territorio di competenza, le Comunità montane istituite ai sensi della legge nazionale del 3 dicembre 1971, n. 1102, entro il termine stabilito nel precedente comma.
Art. 12
Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle norme che saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in applicazione delle direttive comunitarie.
Art. 13
Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono stabiliti, per gli anni dal 1974 al 1977 i seguenti limiti di impegno: L.600.000.000 per l'esercizio 1974 L.400.000.000 per l'esercizio 1975 L.200.000.000 per l'esercizio 1976 L.200.000.000 per l'esercizio 1977.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi, in dipendenza dei limiti d' impegno suddetti, sono così determinate: L.600.000.000 per l'esercizio 1974 L.1.000.000.000 per l'esercizio 1975 L.1.200.000.000 per l'esercizio 1976 L.1.400.000.000 per l'esercizio 1977 L.1.400.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 1995 L.800.000.000 per l'esercizio 1996 L.400.000.000 per l'esercizio 1997 L.200.000.000 per l'esercizio 1998.
Per l'attuazione degli interventi in conto capitale, di cui agli artt. 2, lettera a) e 4, è autorizzata l'iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio della spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1973 e di lire 50.000.000 per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.
Per l'attuazione degli interventi in conto capitale, di cui agli artt. 3 e 4, è autorizzata l'iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio della spesa annua di lire 800.000.000 per l'anno 1973 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 sono stabiliti, per gli anni dal 1974 al 1978, i seguenti limiti di impegno: L.300.000.000 per l'esercizio 1974
L.100.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975, 1976, 1977 e 1978.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate: L.300.000.000 per l'esercizio 1974 L.400.000.000 per l'esercizio 1975 L.500.000.000 per l'esercizio 1976 L.600.000.000 per l'esercizio 1977 L.700.000.000 per l'esercizio 1978 L.400.000.000 per l'esercizio 1979 L.300.000.000 per l'esercizio 1980 L.200.000.000 per l'esercizio 1981 L.100.000.000 per l'esercizio 1982.
Per l'attuazione degli interventi in conto capitale di cui all'art. 8 è autorizzata l'iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio della spesa annua di L.100.000.000 per gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 è autorizzata l'iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio della spesa annua di L.50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.
Art. 14
Per l'esercizio 1973, al finanziamento delle spese in conto capitale di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 per complessive lire 1.400.000.000, si provvede con l'iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso e l'iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ", quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Al finanziamento della spesa di lire 50.000.000, di cui all'art. 9, per l'esercizio 1973 si provvede con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100.
Al finanziamento delle spese in conto interessi, di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, si provvede attraverso la iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 e dei successivi.
Alle maggiori spese di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1974, di lire 450.000.000 nell'esercizio 1975, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1976, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1977, rispettivamente nei confronti dell' esercizio immediatamente precedente, calcolate non tenendo conto della spesa di lire 1.400.000.000 dell' esercizio 1973 finanziata con mezzi straordinari, la Regione fa fronte: per il 1974 con il maggiore gettito della tassa di circolazione, di cui, a partire dal 1974, è previsto il raddoppio della quota di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno; per il 1975 e 1976, con il previsto incremento naturale del tributo stesso.
Art. 15
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Cap.04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16- 5- 1970, n. 181 Sito esterno) " L.1.400.000.000
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.66120 " Contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche, in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico (artt. 2 e 4) "( Cni) (Titolo II - Sezione IV - Cat. II - Rubrica I) L.500.000.000
Cap.66130 " Contributi in conto capitale ai fini della costruzione, ammodernamento o potenziamento di stalle sociali, di organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (artt. 3 e 4) "( Cni) (Titolo II - Sezione IV - Cat. II - Rubrica I) L.800.000.000
Cap.66150 " Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (art. 8) " ( Cni) (Titolo II - Sezione IV - Cat. IX - Rubrica I) L.100.000.000
Cap.26110 " Spese dirette per la realizzazione di studi di progetti speciali in materia zootecnica (art. 9) "( Cni) (Titolo I - Sezione IV - Cat. III - Rubrica II) L.50.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " L.50.000.000
Art. 16
Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art. 17
Le delibere della Giunta riguardanti le concessioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge saranno pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 agosto 1973

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