Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

Art. 10

(modificati commi 3, 4, 8 e 9 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

(4)
La Giunta regionale, l'Assessorato regionale alla agricoltura e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, secondo i limiti e le modalità di seguito indicati:
a) Applicazione art. 2: (5)
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'istruttoria, concessione e liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 50 milioni, sentito il preventivo parere della Commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura provvede all'istruttoria, concessione e liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 25.822,84 e fino a 77.468,53 Euro, previo rapporto informativo del competente ispettorato provinciale e parere della Commissione provinciale richiamata precedentemente.
La Giunta regionale provvede, per opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 77.468,53 Euro, alla formulazione di un programma di intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
La stessa Giunta provvederà alle successive fasi di concessione e liquidazione.
b) Applicazione art. 3:
La Giunta regionale provvede alla formulazione di un programma di intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente. La stessa Giunta provvederà alle successive fasi di concessione e liquidazione.
c) Applicazione art. 5:
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione.
Per gli acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 10.329,14 e sino a 25.822,84 Euro dovrà esprimere il proprio parere la Commissione provinciale citata alla lettera a).
Per gli importi di spesa preventivata superiore ai 25.822,84 Euro, oltre al parere della Commissione provinciale, gli ispettorati provinciali dovranno richiedere l'assenso dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, prima della emissione del nulla-osta.

Note del Redattore:

Vedi l'art. 6 della L.R. 29 febbraio 1984, n. 8 che si riporta: "Agli enti ed organismi cui sia affidata la gestione degli impianti di particolare interesse pubblico regionale a norma dell'art. 8 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 sono estese tutte le provvidenze previste in favore delle cooperative agricole, relativamente allo svolgimento delle cooperative agricole, relativamente allo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli impianti medesimi."

Vedi l'art. 12 comma 1 della L.R. 20 ottobre 1979 n. 31, che si riporta: "I contributi in conto interessi su prestiti di durata fino a cinque anni in favore di imprenditori agricoli singoli o associati e di cooperative agricole previsti dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi anche per la realizzazione di impianti per la produzione di gas biologico e la sua utilizzazione a fini energetici."

Vedi l'art. 22 della L.R. 7 giugno 1982 n. 26, che si riporta: "Per la concessione dei contributi in conto interessi sui prestiti fino a 5 anni per l'acquisto del bestiame o per la meccanizzazione agricola di cui agli Artt. 5 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, da erogare in soluzione unica attualizzata a norma degli Artt. 3 lett. c) e 4 lett. c) della L.R. 10 maggio 1978, n. 15 la Giunta Regionale provvederà ad effettuare il riparto delle disponibilità autorizzate su ciascun esercizio finanziario con relativa attribuzione direttamente a favore degli Istituti di Credito convenzionati distintamente per ciascun servizio provinciale dell'agricoltura ed alimentazione, limitatamente al 75% dell'intero stanziamento. Il restante 25% sarà attribuito con decreto dell'Assessore competente per materia, nel corso di ciascun esercizio, secondo le esigenze riscontrate presso i Servizi provinciali. Le somme accreditate ai singoli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sono intrattenute dagli stessi in apposito conto dal quale saranno definitivamente svincolate a proprio favore in corrispondenza delle scadenze contrattuali delle obbligazioni a carico della Regione, secondo quanto determinato dalla Convenzione che regolerà i rapporti fra Istituti di credito ed di Enti esercenti il credito agrario e la Regione medesima. Sulle somme depositate sul conto di cui al precedente comma gli Istituti ed Enti convenzionati corrisponderanno alla Regione un interesse pari a quello in vigore per il deposito di eccedenze di cassa previsto dalla Convenzione di Tesoreria regionale. Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 15 gennaio di ogni anno gli Istituti ed Enti convenzionati sono tenuti a rendicontare analiticamente e rispettivamente con valuta 1 luglio e 31 dicembre di ogni anno le operazioni di finanziamento agevolato perfezionate in via amministrativa nel corso dei due semestri dell'anno precedente, mettendo in evidenza le quote dell'assegnazione annuale che residuano sul conto. La Giunta regionale, nell'effettuazione del riparto dell'esercizio successivo potrà tenere conto delle somme non ancora utilizzate sull'assegnazione complessiva dell'anno precedente di ciascun Istituto od Ente convenzionato."

Vedi art. 18 comma 1 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10 che si riporta: "I pareri preventivi finora espressi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18-8-1973, n. 29 e degli articoli 2, 3 e 5 della L.R. 14-5-1975, n. 31 Sito esterno dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4-4-1973, n. 20, sono demandati ai Consigli dei produttori e lavoratori di cui all'art. 4 della L.R. 5-5-1977, n. 18."

Vedi l'art. 6 della L.R. 24 aprile 1981, n. 11 che si riporta: "I limiti di spesa preventiva, in base ai quali, ai sensi dell'art. 10, lett. a) della L.R. 13-8-1979, n. 29, è stabilita la competenza ai vari livelli, sono elevati, rispettivamente, a L.300.000.000, a L.600.000.000 e a oltre 600.000.000 di lire. Per l'istruttoria, la concessione e la liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventiva fino a L.600.000.000 occorre il parere dei Consigli dei Produttori e dei Lavoratori agricoli di cui all'art. 4 della L.R. 5-5-1977, n. 18. Detto parere è vincolante limitatamente alla determinazione delle priorità per l'ammissione ai benefici per opere ed acquisti comportanti una spesa preventiva fino a L.300.000.000."