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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 2

(comma 3 già modificato da art.8 L.R. 20 ottobre 1979 n. 31,

poi modificato da art.4 L.R. 3 novembre 1984 n. 46 e infine abrogato

da art. 1 L.R. 25 maggio 1989 n. 18; aggiunto ultimo comma

da art. 1 L.R. 7 maggio 1975 n. 29)

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, nonché per l'attuazione di interventi di miglioramento fondiario direttamente connessi alla realizzazione o al potenziamento produttivo delle attrezzature zootecniche, alle aziende agricole che abbiano raggiunto o dimostrino di poter raggiungere un prevalente indirizzo zootecnico, può concedersi alternativamente:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40%;
b) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3%.
Nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nelle zone depresse delimitate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 Sito esterno, la percentuale di contributo di cui alla lettera a) può essere elevata al 50% e il tasso di interesse a carico dei beneficiari per i mutui di cui alla lettera b) sarà ridotto al 2%.
abrogato
Il contributo in conto capitale, previsto alla lettera a) del presente articolo, può essere concesso anche alle aziende agricole che, avendo presentato domanda agli Ispettorati dell'agricoltura per ottenere i benefici contributivi o creditizi ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, ed avendo realizzato le iniziative previste alla lettera a), 1° comma del menzionato art. 16 su autorizzazione provvisoria rilasciata dai medesimi uffici, non hanno ottenuto alcuno dei benefici richiesti. Il contributo non può tuttavia essere concesso a quelle aziende agricole che abbiano cessato di adibire le opere realizzate all'allevamento del bestiame.

Note del Redattore:

Vedi l'art. 6 della L.R. 29 febbraio 1984, n. 8 che si riporta: "Agli enti ed organismi cui sia affidata la gestione degli impianti di particolare interesse pubblico regionale a norma dell'art. 8 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 sono estese tutte le provvidenze previste in favore delle cooperative agricole, relativamente allo svolgimento delle cooperative agricole, relativamente allo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli impianti medesimi."

Vedi l'art. 12 comma 1 della L.R. 20 ottobre 1979 n. 31, che si riporta: "I contributi in conto interessi su prestiti di durata fino a cinque anni in favore di imprenditori agricoli singoli o associati e di cooperative agricole previsti dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi anche per la realizzazione di impianti per la produzione di gas biologico e la sua utilizzazione a fini energetici."

Vedi l'art. 22 della L.R. 7 giugno 1982 n. 26, che si riporta: "Per la concessione dei contributi in conto interessi sui prestiti fino a 5 anni per l'acquisto del bestiame o per la meccanizzazione agricola di cui agli Artt. 5 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, da erogare in soluzione unica attualizzata a norma degli Artt. 3 lett. c) e 4 lett. c) della L.R. 10 maggio 1978, n. 15 la Giunta Regionale provvederà ad effettuare il riparto delle disponibilità autorizzate su ciascun esercizio finanziario con relativa attribuzione direttamente a favore degli Istituti di Credito convenzionati distintamente per ciascun servizio provinciale dell'agricoltura ed alimentazione, limitatamente al 75% dell'intero stanziamento. Il restante 25% sarà attribuito con decreto dell'Assessore competente per materia, nel corso di ciascun esercizio, secondo le esigenze riscontrate presso i Servizi provinciali. Le somme accreditate ai singoli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sono intrattenute dagli stessi in apposito conto dal quale saranno definitivamente svincolate a proprio favore in corrispondenza delle scadenze contrattuali delle obbligazioni a carico della Regione, secondo quanto determinato dalla Convenzione che regolerà i rapporti fra Istituti di credito ed di Enti esercenti il credito agrario e la Regione medesima. Sulle somme depositate sul conto di cui al precedente comma gli Istituti ed Enti convenzionati corrisponderanno alla Regione un interesse pari a quello in vigore per il deposito di eccedenze di cassa previsto dalla Convenzione di Tesoreria regionale. Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 15 gennaio di ogni anno gli Istituti ed Enti convenzionati sono tenuti a rendicontare analiticamente e rispettivamente con valuta 1 luglio e 31 dicembre di ogni anno le operazioni di finanziamento agevolato perfezionate in via amministrativa nel corso dei due semestri dell'anno precedente, mettendo in evidenza le quote dell'assegnazione annuale che residuano sul conto. La Giunta regionale, nell'effettuazione del riparto dell'esercizio successivo potrà tenere conto delle somme non ancora utilizzate sull'assegnazione complessiva dell'anno precedente di ciascun Istituto od Ente convenzionato."

Vedi art. 18 comma 1 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10 che si riporta: "I pareri preventivi finora espressi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18-8-1973, n. 29 e degli articoli 2, 3 e 5 della L.R. 14-5-1975, n. 31 Sito esterno dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4-4-1973, n. 20, sono demandati ai Consigli dei produttori e lavoratori di cui all'art. 4 della L.R. 5-5-1977, n. 18."

Vedi l'art. 6 della L.R. 24 aprile 1981, n. 11 che si riporta: "I limiti di spesa preventiva, in base ai quali, ai sensi dell'art. 10, lett. a) della L.R. 13-8-1979, n. 29, è stabilita la competenza ai vari livelli, sono elevati, rispettivamente, a L.300.000.000, a L.600.000.000 e a oltre 600.000.000 di lire. Per l'istruttoria, la concessione e la liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventiva fino a L.600.000.000 occorre il parere dei Consigli dei Produttori e dei Lavoratori agricoli di cui all'art. 4 della L.R. 5-5-1977, n. 18. Detto parere è vincolante limitatamente alla determinazione delle priorità per l'ammissione ai benefici per opere ed acquisti comportanti una spesa preventiva fino a L.300.000.000."