LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 29
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
(comma 3 già modificato da art.8 L.R. 20 ottobre 1979 n. 31,
poi modificato da art.4 L.R. 3 novembre 1984 n. 46 e infine abrogato
da art. 1 L.R. 25 maggio 1989 n. 18; aggiunto ultimo comma
, nonché per l'attuazione di interventi di miglioramento fondiario direttamente connessi alla realizzazione o al potenziamento produttivo delle attrezzature zootecniche, alle aziende agricole che abbiano raggiunto o dimostrino di poter raggiungere un prevalente indirizzo zootecnico, può concedersi alternativamente:
, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3%.
, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nelle zone depresse delimitate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614
, la percentuale di contributo di cui alla lettera a) può essere elevata al 50% e il tasso di interesse a carico dei beneficiari per i mutui di cui alla lettera b) sarà ridotto al 2%.
, ed avendo realizzato le iniziative previste alla lettera a), 1° comma del menzionato art. 16 su autorizzazione provvisoria rilasciata dai medesimi uffici, non hanno ottenuto alcuno dei benefici richiesti. Il contributo non può tuttavia essere concesso a quelle aziende agricole che abbiano cessato di adibire le opere realizzate all'allevamento del bestiame.
e successive modificazioni e integrazioni, sono finanziabili a favore degli stessi soggetti previsti nei precedenti articoli, con gli interventi di cui ai precedenti artt. 2 e 3, anche le opere di conversione colturale e quante necessitino per la produzione zootecnica, volte alla costituzione od al potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale.(già sostituito da art. 6 L.R. 30 luglio 1974 n. 36; modificato
comma 1 da art. 2 L.R. 16 maggio 1975 n. 32; aggiunto ultimo comma
e successive modificazioni ed integrazioni.
e successive integrazioni e modificazioni.
, la Regione è autorizzata a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico regionale, intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici.(abrogato da art. 7 L.R. 16 maggio 1988 n. 19)
(aggiunto da art. 12 L.R. 3 novembre 1980 n. 51
poi abrogato da art. 7 L.R. 16 maggio 1988 n. 19)
(modificati commi 3, 4, 8 e 9 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
(modificato comma 5 da art. 11 L.R. 30 luglio 1974 n. 36)
| L.600.000.000 per l'esercizio 1974 |
| L.400.000.000 per l'esercizio 1975 |
| L.200.000.000 per l'esercizio 1976 |
| L.200.000.000 per l'esercizio 1977. |
| L.600.000.000 per l'esercizio 1974 |
| L.1.000.000.000 per l'esercizio 1975 |
| L.1.200.000.000 per l'esercizio 1976 |
| L.1.400.000.000 per l'esercizio 1977 |
| L.1.400.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 1995 |
| L.800.000.000 per l'esercizio 1996 |
| L.400.000.000 per l'esercizio 1997 |
| L.200.000.000 per l'esercizio 1998. |
| L.300.000.000 per l'esercizio 1974; |
| L.100.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975, 1976, 1977 e 1978. |
| L.300.000.000 per l'esercizio 1974 |
| L.400.000.000 per l'esercizio 1975 |
| L.500.000.000 per l'esercizio 1976 |
| L.600.000.000 per l'esercizio 1977 |
| L.700.000.000 per l'esercizio 1978 |
| L.400.000.000 per l'esercizio 1979 |
| L.300.000.000 per l'esercizio 1980 |
| L.200.000.000 per l'esercizio 1981 |
| L.100.000.000 per l'esercizio 1982. |
.
; per il 1975 e 1976, con il previsto incremento naturale del tributo stesso.PARTE ENTRATA ![]() |
||
| Variazioni in aumento: | ||
| Cap.04200 | "Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16-5-1970, n. 181 )" |
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| L.1.400.000.000 | ||
| PARTE SPESA | ||
| a) Variazioni in aumento: | ||
| Cap.66120 | "Contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche, in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico (artt. 2 e 4)" | |
| L.500.000.000 | ||
| Cap.66130 | "Contributi in conto capitale ai fini della costruzione, ammodernamento o potenziamento di stalle sociali, di organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (artt. 3 e 4)" (C.n.i.) (Titolo II-Sezione IV-Cat. II-Rubrica I) | |
| L.800.000.000 | ||
| Cap.66150 | "Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (art. 8)" (C.n.i.) (Titolo II-Sezione IV-Cat. IX - Rubrica I) | |
| L.100.000.000 | ||
| Cap.26110 | "Spese dirette per la realizzazione di studi di progetti speciali in materia zootecnica (art. 9)" (C.n.i.) (Titolo I-Sezione IV-Cat. III-Rubrica II) | |
| L.50.000.000 | ||
| b) Variazioni in diminuzione: | ||
| Cap.75100 | "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" | |
| L.50.000.000 | ||
(aggiunto da art. 2 L.R. 5 maggio 1990 n. 39)
Vedi l'art. 6 della L.R. 29 febbraio 1984, n. 8 che si riporta: "Agli enti ed organismi cui sia affidata la gestione degli impianti di particolare interesse pubblico regionale a norma dell'art. 8 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 sono estese tutte le provvidenze previste in favore delle cooperative agricole, relativamente allo svolgimento delle cooperative agricole, relativamente allo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli impianti medesimi."
Vedi l'art. 12 comma 1 della L.R. 20 ottobre 1979 n. 31, che si riporta: "I contributi in conto interessi su prestiti di durata fino a cinque anni in favore di imprenditori agricoli singoli o associati e di cooperative agricole previsti dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi anche per la realizzazione di impianti per la produzione di gas biologico e la sua utilizzazione a fini energetici."
Vedi l'art. 22 della L.R. 7 giugno 1982 n. 26, che si riporta: "Per la concessione dei contributi in conto interessi sui prestiti fino a 5 anni per l'acquisto del bestiame o per la meccanizzazione agricola di cui agli Artt. 5 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, da erogare in soluzione unica attualizzata a norma degli Artt. 3 lett. c) e 4 lett. c) della L.R. 10 maggio 1978, n. 15 la Giunta Regionale provvederà ad effettuare il riparto delle disponibilità autorizzate su ciascun esercizio finanziario con relativa attribuzione direttamente a favore degli Istituti di Credito convenzionati distintamente per ciascun servizio provinciale dell'agricoltura ed alimentazione, limitatamente al 75% dell'intero stanziamento. Il restante 25% sarà attribuito con decreto dell'Assessore competente per materia, nel corso di ciascun esercizio, secondo le esigenze riscontrate presso i Servizi provinciali. Le somme accreditate ai singoli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sono intrattenute dagli stessi in apposito conto dal quale saranno definitivamente svincolate a proprio favore in corrispondenza delle scadenze contrattuali delle obbligazioni a carico della Regione, secondo quanto determinato dalla Convenzione che regolerà i rapporti fra Istituti di credito ed di Enti esercenti il credito agrario e la Regione medesima. Sulle somme depositate sul conto di cui al precedente comma gli Istituti ed Enti convenzionati corrisponderanno alla Regione un interesse pari a quello in vigore per il deposito di eccedenze di cassa previsto dalla Convenzione di Tesoreria regionale. Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 15 gennaio di ogni anno gli Istituti ed Enti convenzionati sono tenuti a rendicontare analiticamente e rispettivamente con valuta 1 luglio e 31 dicembre di ogni anno le operazioni di finanziamento agevolato perfezionate in via amministrativa nel corso dei due semestri dell'anno precedente, mettendo in evidenza le quote dell'assegnazione annuale che residuano sul conto. La Giunta regionale, nell'effettuazione del riparto dell'esercizio successivo potrà tenere conto delle somme non ancora utilizzate sull'assegnazione complessiva dell'anno precedente di ciascun Istituto od Ente convenzionato."
Vedi art. 18 comma 1 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10 che si riporta: "I pareri preventivi finora espressi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18-8-1973, n. 29 e degli articoli 2, 3 e 5 della L.R. 14-5-1975, n. 31
dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4-4-1973, n. 20, sono demandati ai Consigli dei produttori e lavoratori di cui all'art. 4 della L.R. 5-5-1977, n. 18."
Vedi l'art. 6 della L.R. 24 aprile 1981, n. 11 che si riporta: "I limiti di spesa preventiva, in base ai quali, ai sensi dell'art. 10, lett. a) della L.R. 13-8-1979, n. 29, è stabilita la competenza ai vari livelli, sono elevati, rispettivamente, a L.300.000.000, a L.600.000.000 e a oltre 600.000.000 di lire. Per l'istruttoria, la concessione e la liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventiva fino a L.600.000.000 occorre il parere dei Consigli dei Produttori e dei Lavoratori agricoli di cui all'art. 4 della L.R. 5-5-1977, n. 18. Detto parere è vincolante limitatamente alla determinazione delle priorità per l'ammissione ai benefici per opere ed acquisti comportanti una spesa preventiva fino a L.300.000.000."

