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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1973, n. 30

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO 3 DICEMBRE 1971, N. 1102 RECANTE " NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 agosto 1973

Art. 24
Finanza e contabilità
La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili.
La Comunità Montana delibera il proprio bilancio di previsione annuale ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, nel termine di 60 giorni dall'affidamento dei fondi ripartiti a norma dell'art. 26.
Lo Statuto della Comunità Montana determina i criteri di ripartizione fra i Comuni del fondo per le spese correnti della Comunità.

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