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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1973, n. 30

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO 3 DICEMBRE 1971, N. 1102 RECANTE " NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 agosto 1973

Art. 26
Finanziamento dei programmi - stralcio annuali
Il Consiglio regionale ripartisce annualmente con propria deliberazione i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno. Tale ripartizione è effettuata:
1) per il 10 per cento in base alla superficie dei territori delle Comunità Montane;
2) per il 15 per cento in base alla popolazione;
3) per il restante 75 per cento sulla base delle opere e degli interventi previsti nei programmi - stralcio, del loro grado di attuazione, della loro idoneità e raggiungere le finalità della programmazione regionale e nazionale, sviluppando iniziative capaci di assicurare occupazione stabile di popolazione nelle attività produttive promosse e nei settori agricolo e forestale in particolare.
La deliberazione consiliare di cui al primo comma del presente articolo fisserà le modalità ed i tempi di erogazione dei fondi.
Gli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1972 saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
il loro finanziamento è assicurato dal contributo di pari importo erogato dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, che sarà iscritto nel capitolo n. 04400 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1973.
Per i successivi esercizi gli oneri derivanti dalla presente legge e i contributi dello Stato per il loro finanziamento saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa e di entrata dei rispettivi bilanci di previsione sulla base dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 15 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102 e successive proroghe. Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI I Finanziamento delle spese di primo impianto
Le spese di primo impianto delle Comunità Montane, nonchè, per il periodo di preparazione del piano quinquennale, le opere in corso o di particolare urgenza sono finanziate dalla Regione sulla base di un programma di spesa presentato da ciascuna Comunità Montana.
Alle spese di cui al comma precedente viene fatto fronte con i fondi che lo Stato assegnerà alla Regione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma sesto, e dell'art. 15, punto 2, della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102. II
Con il decreto di costituzione della Comunità Montana di cui all'art. 1 della presente legge, vengono fissati il numero e le modalità di elezione da parte di ciascun Comune dei componenti il Consiglio della Comunità Montana, secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente legge, nonchè la sede ed il termine entro il quale deve avvenire la prima riunione del Consiglio.
Il Sindaco del Comune indicato come sede della prima riunione convoca il Consiglio ed esercita provvisoriamente le funzioni di Presidente.
Nella stessa riunione, come primo adempimento, il Consiglio elegge il Presidente, che resta in carica fino all'entrata in vigore dello Statuto, con le modalità previste per l'elezione del Sindaco dal DPR 16 maggio 1960, n. 570 Sito esterno. III
Intervenuta l'approvazione dello Statuto, a termini dell'art. 3 - secondo comma - ed insediati gli organi statutari, la Regione dichiara l'estinzione delle Comunità Montane costituite sulla base della legislazione precedente la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno.
La Regione provvede in merito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio. Il decreto disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali. IV
Nel periodo di prima applicazione della presente legge, gli organi della Comunità Montana verranno a decadere in coincidenza con le elezioni amministrative previste nel 1975. V
Al fine di assicurare la gestione del piano di cui all'art. 16 della presente legge da parte degli amministratori che lo hanno adottato, nel periodo di prima applicazione della presente legge il piano di sviluppo economico e sociale avrà una validità eccedente di non oltre l'anno la data delle elezioni amministrative previste nel 1975.

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