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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1973, n. 30

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO 3 DICEMBRE 1971, N. 1102 RECANTE " NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 agosto 1973

INDICE

Chiudere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit1-cap1 Capo I - ISTITUZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA
Espandere area tit1-cap1 Capo II - CONTROLLO SULLE COMUNITA' MONTANE
Chiudere area tit1 Titolo II - ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA
Espandere area tit1-cap1 Capo I - ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI
Espandere area tit1-cap1 Capo II - DEL CONSIGLIO
Espandere area tit1-cap1 Capo III - DEL COMITATO ESECUTIVO
Chiudere area tit1 Titolo III - PREPARAZIONE DEI PIANI ZONALI E DEI PROGRAMMI ANNUALI RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO
Espandere area tit1-cap1 Capo I - DELLA PARTECIPAZIONE
Espandere area tit1-cap1 Capo II - DELLA PROGRAMMAZIONE
Chiudere area tit1 Titolo IV - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 24 - Finanza e contabilità
Chiudere area tit1 Titolo V - PERSONALE
Art. 25 - Personale
Chiudere area tit1 Titolo VI - FINANZIAMENTO
Art. 26 Finanziamento dei programmi - stralcio annuali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
ISTITUZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA
Art. 1
Costituzione della Comunità Montana
La Comunità Montana è costituita, con decreto del Presidente della Regione, tra i Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nelle zone omogenee determinate dall'art. 2 della presente legge.
La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, nonchè quelle di cui alla presente legge.
La Regione può delegare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 57 dello Statuto, funzioni amministrative alla Comunità Montana.
Art. 2
Delimitazione delle zone omogenee
I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 Sito esterno, sono ripartiti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno nelle seguenti zone omogenee, determinate d' intesa con i Comuni interessati:
Zona 1 - Appennino Piacentino comprendente i Comuni di: Pecorara (parte), Piozzano (parte), Travo (parte), Rivergaro (parte), Bobbio (tutto), Coli (tutto), Corte Brugnatella (tutto), Cerignale (tutto), Zerba (tutto), Ottone (tutto), Gropparello (parte), Vernasca (parte), Bettola (tutto), Morfasso (tutto), Farini d' Olmo (tutto), Ferriere (tutto);
Zona 2 - Appennino Parma comprendente i Comuni di: Bore (tutto), Pellegrino Parmense (tutto), Varano dè Melegari (tutto), Fornovo di Taro (parte), Bardi (tutto), Varsi (tutto), Solignano (tutto), Terenzo (tutto), Valmozzola (tutto), Berceto (tutto), Bedonia (tutto), Compiano (tutto), Borgo Val di Taro (tutto), Tornolo (tutto), Albareto (tutto), Felino (parte), Calestano (tutto), Langhirano (parte), Lesignano dè Bagni (parte), Neviano degli Arduini (tutto), Corniglio (tutto), Tizzano Val Parma (tutto), Palanzano (tutto), Monchio delle Corti (tutto), Sala Baganza (parte);
Zona 3 - Appennino Reggiano comprendente i Comuni di: Ciano d' Enza (tutto), Casina (tutto), Viano (tutto), Baiso (tutto), Vetto (tutto), Castelnovo nè Monti (tutto), Carpineto (tutto), Ramiseto (tutto), Busana (tutto), Collagna (tutto), Ligonchio (tutto), Toano (tutto), Villa Minozzo (tutto);
Zona 4 - Appennino Modena ovest comprendente i Comuni di: Prignano sulla Secchia (tutto), Montefiorino (tutto), Palagano (tutto), Frassinoro (tutto);
Zona 5 - Appennino Modena centrale comprendente i Comuni di: Serramazzoni (tutto), Pavullo nel Frignano (tutto), Lama Mocogno (tutto), Polinago (tutto);
Zona 6 - Alto Appennino modenese comprendente i Comuni di: Fanano (tutto), Sestola (tutto), Montecreto (tutto), Fiumalbo (tutto), Pievepelago (tutto), Riolunato (tutto);
Zona 7 - Appennino Modena est comprendente i Comuni di: Marano sul Panaro (parte), Guiglia (tutto), Zocca (tutto), Montese (tutto);
Zona 8 - Appennino bolognese n. 1 comprendente i Comuni di: Monteveglio (parte), Castello di Serravalle (tutto), Monte S. Pietro (tutto), Savigno (tutto), Marzabotto (tutto), Castel d' Aiano (tutto), Vergato (tutto), Grizzana (tutto), Gaggio Montano (tutto), Lizzano in Belvedere (tutto), Porretta Terme (tutto), Granaglione (tutto), Castel di Casio (tutto), Camugnano (tutto), Monzuno (tutto), Loiano (tutto), Monterenzio (tutto), San Benedetto Val di Sambro (tutto), Monghidoro (tutto), Castiglione dei Pepoli (tutto);
Zona 9 - Appennino bolognese n. 2 comprendente i Comuni di: Bologna (parte), Sasso Marconi (tutto), Pianoro (parte), S. Lazzaro di Savena (parte), Ozzano Emilia (parte);
Zona 10 - Appennino imolese comprendente i Comuni di: Castel S. Pietro Terme (parte), Casal Fiumanese (tutto), Borgo Tossignano (tutto), Fontanelice (tutto), Castel del Rio (tutto);
Zona 11 - Appennino faentino comprendente i Comuni di: Casola Valsenio (tutto), Brisighella (parte), Modigliana (parte), Tredozio (tutto);
Zona 12 - Appennino forlivese comprendente i Comuni di: Dovadola (parte), Predappio (parte), Meldola (parte), Civitella di Romagna (parte), Rocca S. Casciano (tutto), Galeata (tutto), Portico e S. Benedetto (tutto), Premilcuore (tutto), S. Sofia (tutto);
Zona 13 - Appennino cesenate comprendente i Comuni di: Cesena (parte), Mercato Saraceno (tutto), Sogliano al Rubicone (tutto), Torriana (parte), Verucchio (parte), Sarsina (tutto), Bagno di Romagna (tutto), Verghereto (tutto).
Entro il novantesimo giorno successivo alle prossime elezioni amministrative generali per il rinnovo dei Consigli comunali, la delimitazione territoriale della zona 2 Appennino Parma è così modificata:
Zona 2A - Appennino Parma ovest comprendente i Comuni di: Bore (tutto), Pellegrino Parmense (tutto), Varano dè Melegari (tutto), Fornovo di Taro (parte), Bardi (tutto), Varsi (tutto), Solignano (tutto), Terenzo (tutto), Valmozzola (tutto), Berceto (tutto), Bedonia (tutto), Compiano (tutto), Borgo Val di Taro (tutto), Tonolo (tutto), Albareto (tutto);
Zona 2B - Appennino Parma est comprendente i Comuni di: Felino (parte), Calestano (tutto), Langhirano (parte), Lesignano dè Bagni (parte), Neviano degli Arduini (tutto), Corniglio (tutto), Tizzano Val Parma (tutto), Palanzano (tutto), Monchio delle Corti (tutto), Sala Baganza (parte);
Il Presidente della Regione emanerà il decreto per la costituzione delle due Comunità Montane: Appennino Parma Ovest ed Appennino Parma Est.
Art. 3
Statuto della Comunità Montana
Ogni Comunità Montana entro quattro mesi dalla costituzione adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Lo statuto e le eventuali modificazioni sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione.
Lo statuto deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana e della sede di questa, la composizione, le attribuzioni e le modalità di elezione degli organi in quanto non disciplinate dalla presente legge.
Art. 4
Variazioni territoriali
Le variazioni delle delimitazioni delle zone omogenee sono adottate con legge regionale, sentite le Province e le Comunità Montane e d' intesa con i Comuni interessati.
Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione di Comuni esistenti, debbono, nel caso che riguardino territori montani, riadottare o modificare, se necessario, la delimitazione delle zone omogenee montane.
Il Presidente della Regione, con decreto, apporta le conseguenti modificazioni al provvedimento di costituzione delle Comunità Montane.
Lo stesso decreto disciplina la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e delle passività.
Art. 5
Estinzione della Comunità Montana
La Comunità Montana si estingue quando la legge regionale, modificando la ripartizione di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 971 Sito esterno n. 1102, sopprima la relativa zona omogenea.
L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
Lo stesso decreto disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.
Capo II
CONTROLLO SULLE COMUNITA' MONTANE
Art. 6
Controllo sulle Comunità Montane
Il controllo sugli atti della Comunità Montana è esercitato dalla Sezione decentrata dell'organo regionale di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali nella cui circoscrizione la Comunità Montana ha la sua sede.
Il controllo sostitutivo degli atti della Comunità Montana è esercitato dalla Sezione decentrata di cui al comma precedente.
Titolo II
ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA
Capo I
ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI
Art. 7
Organi della Comunità Montana Sono organi della Comunità Montana: <ELENCO> a) il Consiglio; <ELENCO> b) il Comitato esecutivo; <ELENCO> c) il Presidente. </TESTO> <MODIFICHE> AL LR ER 1993 01 05 0001 0048 00 </MODIFICHE> <STATO> </STATO> <KEYWORD> COMUNITA' E ZONE MONTANE 0 029EAAB 352.9 (1-22) </KEYWORD>
Capo II
DEL CONSIGLIO
Art. 8
Composizione del Consiglio
Ogni Consiglio dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana elegge, scegliendoli tra i propri consiglieri, 5 suoi rappresentanti, di cui 2 della minoranza, quali componenti del Consiglio della Comunità Montana.
Per le elezioni dei rappresentanti di cui al comma precedente ciascun consigliere dispone di un solo voto.
Gli eletti devono, nel termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, dichiarare per iscritto al sindaco l'accettazione o la eventuale rinuncia all'incarico ricevuto.
Al consigliere di maggioranza eletto, che entro il termine di cui al precedente comma rinunci, subentra il primo dei consiglieri di maggioranza non eletti. Al consigliere di minoranza eletto, che entro lo stesso termine rinunci, subentra il primo dei consiglieri di minoranza non eletti.
Art. 9
Competenze del Consiglio della Comunità Montana
Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità Montana. Esso ne determina l'indirizzo politico e amministrativo. Lo Statuto determina le attribuzioni del Consiglio. Spetta in ogni caso al Consiglio:
a) l'elezione del Comitato esecutivo, del Presidente e dei due Vice Presidenti della Comunità Montana;
b) la nomina dei rappresentanti della Comunità presso altri enti, organizzazioni o commissioni;
c) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
d) la deliberazione di formazione e adozione dei piani pluriennali di sviluppo di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno ed all'art. 16 e seguenti della presente legge;
e) le deliberazioni del programma stralcio annuale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno e all'art. 17 della presente legge.
Compete altresì al Consiglio di deliberare su ogni altro provvedimento per il quale la presente legge, le leggi statali e regionali o lo Statuto della Comunità stabiliscano la generica attribuzione alla Comunità Montana.
Prima di procedere all'adozione dello Statuto nonchè all'approvazione del bilancio, del piano di sviluppo economico sociale di cui all'art. 16, del programma stralcio annuale di cui all'art. 17 e del piano urbanistico di cui all'art. 18, il Consiglio della Comunità Montana trasmette i relativi progetti a tutti i Comuni componenti la Comunità, i quali entro 30 giorni dal loro ricevimento hanno facoltà di fare pervenire osservazioni e proposte dei rispettivi Consigli.
Delle osservazioni e proposte formulate dai Comuni ai sensi del comma precedente in ordine allo Statuto della Comunità Montana, nonchè al piano di sviluppo economico e sociale, al programma stralcio annuale, al piano urbanistico, è fatta menzione nella relazione di accompagnamento.
Art. 10
Durata in carica del Consiglio della Comunità Montana Il Consiglio dura in carica 5 anni.
Ogni Comune, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale, provvede a confermare o a rinnovare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana.
Lo Statuto della Comunità Montana determina le cause di incompatibilità e le ragioni di cessazione anticipata dalla carica dei consiglieri e dell' intero Consiglio. Determina altresì le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica e le modalità per la convalida dei componenti il Consiglio stesso.
Art. 11
Convocazioni, adunanze, deliberazioni
Lo Statuto disciplina il funzionamento del Consiglio, particolarmente riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione.
Fino all'entrata in vigore dello Statuto o nel silenzio del medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei Consigli comunali.
Capo III
DEL COMITATO ESECUTIVO
Art. 12
Comitato esecutivo: composizione
Il Comitato esecutivo è composto:
- dal Presidente
- da due Vice Presidenti
- da membri eletti dal Consiglio, in numero da determinarsi con norma statutaria.
Per l'elezione dei Vice Presidenti ogni consigliere vota per un solo nome.
L'elezione dei membri del Comitato esecutivo è disciplinata dallo Statuto della Comunità Montana, il quale dovrà prevedere particolari norme intese ad assicurare la rappresentanza articolata delle diverse maggioranze dei Comuni membri, garantendo comunque la presenza delle minoranze nella misura di almeno un terzo dei componenti il Comitato esecutivo.
Lo Statuto regola la sostituzione del Presidente da parte dei Vice Presidenti in caso di assenza o impedimento.
La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro del Comitato esecutivo.
I membri del Comitato esecutivo possono essere revocati nei casi e con le modalità determinate dallo Statuto.
Art. 13
Comitato esecutivo: attribuzioni e funzionamento
Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo della Comunità Montana.
In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione. Compete in particolare al Comitato esecutivo:
a) porre in essere, su direttiva del Consiglio, interventi volti ad assicurare il coordinamento dell' attività dei singoli enti;
b) deliberare in materia di spese nel quadro del bilancio preventivo nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto della Comunità.
c) predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) adottare in casi di assoluta urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, fatta eccezione per le materie di cui alle lettere c, d, e, dell'art. 9. In tal caso detti provvedimenti sono sottoposti per la ratifica al Consiglio in occasione della sua prima riunione da tenersi entro il termine massimo di 60 giorni;
e) nominare commissioni consultive.
Il funzionamento del Comitato esecutivo è disciplinato dallo Statuto.
Art. 14
Presidente Il Presidente rappresenta la Comunità Montana.
Presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.
Lo Statuto determina le modalità di elezione del Presidente ed i suoi poteri.
Titolo III
PREPARAZIONE DEI PIANI ZONALI E DEI PROGRAMMI ANNUALI RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO
Capo I
DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 15
Partecipazione
La Comunità Montana, nelle forme previste dallo Statuto, promuove la partecipazione popolare nonchè il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative, economiche e culturali al processo di formazione e attuazione dei piani.
La Comunità Montana invia alle organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo copia delle proposte dei piani di sviluppo fissando un termine per le osservazioni e i pareri.
Capo II
DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 16
Piano di sviluppo economico - sociale
Ogni Comunità Montana, a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, provvede a programmare i propri interventi mediante l'adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico - sociale.
Il piano dovrà essere adottato entro un anno dalla prima costituzione o dal rinnovo degli organi della Comunità.
Il Comitato esecutivo della Comunità Montana formula una proposta di linee di sviluppo territoriale, economico e sociale, sulla base della quale svolge la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni ed enti interessati e provvede quindi alla redazione definitiva del piano.
Il piano, oltre a contenere linee di programmazione dell'assetto territoriale, deve indicare le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale e le scelte prioritarie interne ai settori economici, produttivi, sociali e dei servizi secondo le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno.
Art. 17
Programmi - stralcio annuali
Sulla base del piano quinquennale di sviluppo la Comunità Montana, svolta la consultazione di cui al terzo comma dell'art. 16, provvede a definire ogni anno un programma - stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.
La Comunità Montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma - stralcio alla Regione e alla Provincia nella cui circoscrizione si trova la sede della Comunità Montana.
La Provincia ha facoltà di far pervenire il proprio parere alla Regione nel termine di trenta giorni dal ricevimento del programma.
In pendenza dell'adozione dei piani la Regione autorizzerà e finanzierà opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità Montane.
Art. 18
Piani urbanistici
La Comunità Montana, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, può dotarsi di un piano urbanistico allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere nel territorio della Comunità ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19
Ufficio di piano
La Comunità Montana può costituire un ufficio di piano per gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi con la formulazione del piano di sviluppo quinquennale e dei piani urbanistici, per lo svolgimento delle relative consultazioni, per l'elaborazione dei programmi - stralcio annuali nonchè di singole direttive di intervento in pendenza dell'adozione dei piani o per l'attuazione degli stessi.
Art. 20
Coordinamento
La Regione provvede, ai sensi dell'art. 4, punto 4, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, al coordinamento dell'elaborazione e attuazione dei piani delle Comunità Montane, secondo le linee della programmazione regionale.
In tale quadro la Comunità Montana instaura rapporti di collaborazione con la Provincia per la elaborazione dei piani e dei programmi di cui all' art. 19 della presente legge al fine di realizzare il coordinamento con l'attività di programmazione svolta dalle altre Comunità Montane, dai comprensori e dagli altri enti locali.
Qualora il territorio della Comunità Montana interessi più di una Provincia i rapporti di cui al comma precedente sono tenuti con la Provincia nella quale si trova la sede della Comunità Montana.
In tal caso la Provincia competente mantiene gli opportuni collegamenti con le altre Province interessate.
Art. 21
Approvazione del piano di sviluppo economico e sociale
Entro cinque giorni dall'adozione, il piano di sviluppo economico e sociale viene affisso per trenta giorni in ogni Comune della Comunità e di esso viene data pubblica informazione con le modalità fissate dallo Statuto della Comunità.
Esaminate le osservazioni di cui all'art. 5 comma quarto della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno ed eventualmente rielaborato il piano, la Comunità Montana ne dispone la riaffissione e ne trasmette immediatamente copia alla Regione e alla Provincia.
La Provincia e le organizzazioni di cui all'art. 15, primo comma, hanno la facoltà di far pervenire il proprio parere alla Regione nel termine di trenta giorni dalla data della riaffissione.
Il Consiglio regionale provvede all'esame ed alla approvazione del piano decorso il termine di cui al precedente comma.
Art. 22
Piano di sviluppo della Comunità e piani di altri enti
Al piano di sviluppo economico e sociale della zona debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità Montana.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse solo le opere in fase di esecuzione.
Devono inoltre adeguarsi al piano della Comunità le iniziative ed opere previste dall'art. 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità, anche se non previste in piani degli stessi enti.
Art. 23
Attuazione dei piani e rapporti con gli altri enti
Per l'attuazione dei piani la Comunità Montana, d' intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici dei Comuni o dei consorzi tra Comuni od anche degli uffici di altri enti.
La Comunità Montana può conferire deleghe ad altri enti, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, per la realizzazione di singole opere di volta in volta determinate.
La delega deve essere attribuita dal Consiglio della Comunità con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo due votazioni è sufficiente la maggioranza semplice.
L'atto di conferimento della delega deve sempre prevedere l'indicazione degli oggetti e la determinazione dei principi e criteri ai quali debbono attenersi gli enti cui è affidata la delega.
In ogni caso la delega non può attenere a funzioni che alla Comunità siano state delegate, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della predetta legge, dagli enti che la costituiscono.
Titolo IV
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 24
Finanza e contabilità
La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili.
La Comunità Montana delibera il proprio bilancio di previsione annuale ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, nel termine di 60 giorni dall'affidamento dei fondi ripartiti a norma dell'art. 26.
Lo Statuto della Comunità Montana determina i criteri di ripartizione fra i Comuni del fondo per le spese correnti della Comunità.
Titolo V
PERSONALE
Art. 25
Personale
La Regione, le Province e i Comuni possono far uso, a favore delle Comunità Montane che ne facciano richiesta, dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle dipendenze degli stessi.
Titolo VI
FINANZIAMENTO
Art. 26
Finanziamento dei programmi - stralcio annuali
Il Consiglio regionale ripartisce annualmente con propria deliberazione i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno. Tale ripartizione è effettuata:
1) per il 10 per cento in base alla superficie dei territori delle Comunità Montane;
2) per il 15 per cento in base alla popolazione;
3) per il restante 75 per cento sulla base delle opere e degli interventi previsti nei programmi - stralcio, del loro grado di attuazione, della loro idoneità e raggiungere le finalità della programmazione regionale e nazionale, sviluppando iniziative capaci di assicurare occupazione stabile di popolazione nelle attività produttive promosse e nei settori agricolo e forestale in particolare.
La deliberazione consiliare di cui al primo comma del presente articolo fisserà le modalità ed i tempi di erogazione dei fondi.
Gli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1972 saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
il loro finanziamento è assicurato dal contributo di pari importo erogato dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno, che sarà iscritto nel capitolo n. 04400 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1973.
Per i successivi esercizi gli oneri derivanti dalla presente legge e i contributi dello Stato per il loro finanziamento saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa e di entrata dei rispettivi bilanci di previsione sulla base dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 15 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102 e successive proroghe. Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI I Finanziamento delle spese di primo impianto
Le spese di primo impianto delle Comunità Montane, nonchè, per il periodo di preparazione del piano quinquennale, le opere in corso o di particolare urgenza sono finanziate dalla Regione sulla base di un programma di spesa presentato da ciascuna Comunità Montana.
Alle spese di cui al comma precedente viene fatto fronte con i fondi che lo Stato assegnerà alla Regione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma sesto, e dell'art. 15, punto 2, della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102. II
Con il decreto di costituzione della Comunità Montana di cui all'art. 1 della presente legge, vengono fissati il numero e le modalità di elezione da parte di ciascun Comune dei componenti il Consiglio della Comunità Montana, secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente legge, nonchè la sede ed il termine entro il quale deve avvenire la prima riunione del Consiglio.
Il Sindaco del Comune indicato come sede della prima riunione convoca il Consiglio ed esercita provvisoriamente le funzioni di Presidente.
Nella stessa riunione, come primo adempimento, il Consiglio elegge il Presidente, che resta in carica fino all'entrata in vigore dello Statuto, con le modalità previste per l'elezione del Sindaco dal DPR 16 maggio 1960, n. 570 Sito esterno. III
Intervenuta l'approvazione dello Statuto, a termini dell'art. 3 - secondo comma - ed insediati gli organi statutari, la Regione dichiara l'estinzione delle Comunità Montane costituite sulla base della legislazione precedente la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno.
La Regione provvede in merito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio. Il decreto disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali. IV
Nel periodo di prima applicazione della presente legge, gli organi della Comunità Montana verranno a decadere in coincidenza con le elezioni amministrative previste nel 1975. V
Al fine di assicurare la gestione del piano di cui all'art. 16 della presente legge da parte degli amministratori che lo hanno adottato, nel periodo di prima applicazione della presente legge il piano di sviluppo economico e sociale avrà una validità eccedente di non oltre l'anno la data delle elezioni amministrative previste nel 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 agosto 1973

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