LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. 48
DETERMINAZIONE DELLA NUOVA ALIQUOTA DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE
(Legge di pura modifica all'art. 20 della L.R.27 dicembre 1971 n. 1. Vedi ora la L.R. 30 novembre 1990 n. 50, la L.R. 6 novembre 1998 n. 37 e la L.R. 26 aprile 1999 n. 4).
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 134 del 28 dicembre 1973
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
A decorrere dall'1 gennaio 1974 l'aliquota della tassa regionale di circolazione, di cui all'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, è determinata nella misura del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 dicembre 1973