LEGGE REGIONALE 12 novembre 1973, n. 33
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLO " ISTITUTO DI STUDI E DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE SULLA DEPORTAZIONE POLITICA E RAZZIALE. MUSEO - MONUMENTO AL DEPORTATO"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 13 novembre 1973
INDICE
Art. 3 - L'Istituto si ispira ai valori della dignità, uguaglianza e libertà degli uomini, senza distinzioni di razza, ideologia o fede religiosa, e agli ideali di pace e fratellanza tra i popoli.
Art. 4Spetta al Consiglio Regionale provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nella Associazione.
Art. 6 La Regione Emilia - Romagna concorre nelle spese di funzionamento dell'Istituto di cui all'art. 1 mediante la erogazione di un contributo annuo.
Art. 7 - Per l'esercizio 1973, al finanziamento dell'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 6 la Regione provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dotato di uno stanziamento di L.50.000.000 ed il prelievo di pari
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a partecipare, quale Socio Fondatore, unitamente al Comune di Carpi; al Comune di Modena; alla Provincia di Modena;
all'Associazione Nazionale Ex Deportati; all'Associazione Nazionale Ex Internati; all'Unione delle Comunità Israelitiche; all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci; all'Associazione Nazionale Partigiani d' Italia; all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra; alla Federazione Italiana Volontari della Libertà; alla Federazione Italiana Associazioni Partigiane; all'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti; all'Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, alla costituzione dello " Istituto di studi e Documentazione Internazionale sulla Deportazione Politica e Razziale. Museo - Monumento al Deportato ".
Art. 2
L'Istituto, costituito con apposito atto e retto dallo Statuto, che fa parte integrante dell'atto costitutivo, assumerà, nelle forme e nei modi previsti dal Codice civile, la veste giuridica della Associazione Riconosciuta.
Art. 3
L'Istituto si ispira ai valori della dignità, uguaglianza e libertà degli uomini, senza distinzioni di razza, ideologia o fede religiosa, e agli ideali di pace e fratellanza tra i popoli.
L'Istituto ha lo scopo di promuovere studi e ricerche sulla deportazione politica e razziale raccogliendo materiali, cimeli e documenti; a detto fine costituisce, aggiorna e arricchisce un archivio storico, un centro di documentazione e un museo permanente.
Art. 4
Spetta al Consiglio Regionale provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nella Associazione.
Tali rappresentanti rispondono della loro attività al Consiglio regionale.
Art. 5
L'atto costitutivo e lo Statuto della Associazione devono essere approvati dal Consiglio regionale prima della loro sottoscrizione.
Art. 6
La Regione Emilia - Romagna concorre nelle spese di funzionamento dell'Istituto di cui all'art. 1 mediante la erogazione di un contributo annuo.
Per l'esercizio 1973, l'ammontare di tale contributo è stabilito in L.50.000.000.
Negli anni successivi al 1973 la misura del contributo di cui al 1 comma del presente articolo sarà determinata annualmente con legge di bilancio.
Art. 7
Per l'esercizio 1973, al finanziamento dell'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 6 la Regione provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dotato di uno stanziamento di L.50.000.000 ed il prelievo di pari
importo dal fondo di cui al Capitolo n. 48100 del Bilancio
- per l'esercizio medesimo - utilizzando a tal fine una parte della somma destinata indicativamente al funzionamento del Centro di Ricerche psico - pedagogiche per l'apprendimento logico - matematico - linguistico - naturalistico nella scuola di base, di cui alla apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al Bilancio.
Art. 8
| Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni: | ||
| PARTE SPESA | ||
| a) | Variazioni in diminuzione: | |
| Capitolo n. 48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione | L.50.000.000 | |
| b) | Variazioni in aumento: | |
| Capitolo n. 13080 " Contributo annuale regionale all'Istituto di Studi e Documentazione Internazionale sulla Deportazione Politica e Razziale. Museo - Monumento al Deportato ", per le spese di funzionamento ( cni) - (Titolo 1 Sezione II - Categoria 4a - Rubrica 4a) | L.50.000.000 | |
| All'elenco n. 2 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni: | ||
| a) | Variazioni in diminuzione:Variazioni in diminuzione: | |
| " Progetto di legge regionale per l'istituzione di un Centro di Ricerche psico - pedagogiche per l'apprendimento logico matematico - linguistico - naturalistico nella scuola di base " | ||
| da L.200.000.000 a L.150.000.000 = L.50.000.000. | ||
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 novembre 1973