Art. 1
Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di rimboschimento, di ricostruzione boschiva nonché l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica nei terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 sono eseguiti a totale carico della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
L'art. 16 " Norma transitoria e finale " della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche ".
La presente legge è stata rifinanziata dalla L.R. 6 luglio 1974, n. 25 ed in seguito dalla L.R. 14 aprile 1975, n. 21.