Art. 2
Il Consiglio regionale, previa consultazione con le Comunità montane e le Province, approva i programmi di intervento con particolare riguardo al proseguimento dei programmi di forestazione e di ricostituzione boschiva, al completamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché alle esigenze di garantire la continuità di occupazione della mano d'opera locale.
Note del Redattore:
L'art. 16 " Norma transitoria e finale " della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche ".
La presente legge è stata rifinanziata dalla L.R. 6 luglio 1974, n. 25 ed in seguito dalla L.R. 14 aprile 1975, n. 21.